P. Q. M. 
 
    Il Giudice dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la
questione di illegittimita' Costituzionale: 
        1) dell'art. 1, comma 4, 2,  comma  2,  e  3,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 509/94, 3 co. 12 legge n. 335/95, in combinato
disposto con: 
    l'art. 1 del regolamento della Cassa Forense del 17 marzo 2006; 
    l'art. 2 del regolamento della cassa  forense  del  19  settembre
2008; 
        2) dell'art. 18 co. 11 D.L. n. 98/2011, in  combinazione  con
l'art. 2 del regolamento della cassa forense del 5 settembre 2012, 
per violazione dell'art. 3 C., nella parte  in  cui  le  disposizioni
richiamate  prevedono  in  ragione  delle  aliquote  del   contributo
soggettivo  a  carico  dei  pensionati  di  vecchiaia,  un   maggiore
contributo solidaristico di tale categoria rispetto a quello posto  a
carico degli avvocati non pensionati; 
        3) delle disposizioni richiamate ai precedenti numeri 1) e 2)
nonche', ulteriormente, degli articoli 2 co. 8,  10  comma  4  ed  11
comma 3 legge n. 576/1980, 
per contrasto con l'art. 38 della Costituzione nella parte in cui non
prevedono un tetto massimo alla contribuzione erogata dai  pensionati
di vecchiaia per finalita' solidaristica e pertanto non  tutelano  la
funzione previdenziale della contribuzione versata; 
    Visti gli artt. 295 c.p.c. e  23  legge  n.  87/53,  sospende  il
presente procedimento ed ordina  trasmettersi  gli  atti  alla  Corte
costituzionale; 
    Dispone che la presente ordinanza, sia notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e comunicata ai  Presidenti  della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica nonche' alle parti; 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui sopra. 
      Napoli, 30 luglio 2014 
 
                        Il Giudice: Ciriello