P. Q. M. Il Giudice dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' Costituzionale: 1) dell'art. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509/94, 3 co. 12 legge n. 335/95, in combinato disposto con: l'art. 1 del regolamento della Cassa Forense del 17 marzo 2006; l'art. 2 del regolamento della cassa forense del 19 settembre 2008; 2) dell'art. 18 co. 11 D.L. n. 98/2011, in combinazione con l'art. 2 del regolamento della cassa forense del 5 settembre 2012, per violazione dell'art. 3 C., nella parte in cui le disposizioni richiamate prevedono in ragione delle aliquote del contributo soggettivo a carico dei pensionati di vecchiaia, un maggiore contributo solidaristico di tale categoria rispetto a quello posto a carico degli avvocati non pensionati; 3) delle disposizioni richiamate ai precedenti numeri 1) e 2) nonche', ulteriormente, degli articoli 2 co. 8, 10 comma 4 ed 11 comma 3 legge n. 576/1980, per contrasto con l'art. 38 della Costituzione nella parte in cui non prevedono un tetto massimo alla contribuzione erogata dai pensionati di vecchiaia per finalita' solidaristica e pertanto non tutelano la funzione previdenziale della contribuzione versata; Visti gli artt. 295 c.p.c. e 23 legge n. 87/53, sospende il presente procedimento ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonche' alle parti; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui sopra. Napoli, 30 luglio 2014 Il Giudice: Ciriello