TRIBUNALE DI VITERBO Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Il Giudice dell'Esecuzione - nel procedimento esecutivo mobiliare di pignoramento presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss cpc, iscritto al n. R.E. n. 289/2014 proposto da: Corizza Maura, nata a Roma il 12.11.1953 - creditrice procedente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nei confronti di: Vasselli Domenico nato a Roma il 19.11,1951 - debitore esecutato. Svolgimento del processo: 1. la creditrice istante Corizza Maura risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Viterbo del 11-10-13, ha notificato pignoramento presso terzi in data 18.02.14 (e le spese di notifica e di iscrizione a ruolo sono state prenotate a debito); 2. la sig.ra Corizza Maura vanta un credito di cui al precetto di € 11.513,46 per assegni di mantenimento non corrisposti dall'ex coniuge, a seguito di sentenza di separazione del Tribunale civile di Roma del 04.02.1999, notificata in forma esecutiva unitamente al precetto in data 18.12.13; 3. il terzo pignorato INPS di Viterbo in data 15.04.14, ha reso dichiarazione positiva di esistenza del credito per pensione n. 10002761 a favore di Vasselli Domenico (lordo pensione € 2.904,74) dichiarando di avere accantonato per il pignoramento trattenute di € 310,13 mensili pari ad 1/5 della differenza tra la pensione netta mensile ed il minimo impignorabile (€ 501,38); 4. alla udienza del 21.05.2014 la creditrice procedente ha chiesto l'assegnazione del credito ai sensi degli artt. 552 e ss cpc e l'avv. Ornella Rufini, costituita per la creditrice procedente, ha chiesto la liquidazione degli onorari di esecuzione ai sensi del DPR 115/2002 trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; 5. a norma dell'art. 135 DPR 115/2002 le spese di esecuzione, sia quelle liquidate in favore del difensore, sia quelle prenotate a debito, godono di diritto di prelazione in favore dell'Erario, pertanto il G.E. e' tenuto a liquidare le spese di esecuzione, ai sensi dell'art. 95 cpc, a carico del debitore ed assegnando i relativi importi dovuti dal terzo pignorato (nella specie l'INPS), in favore dell'Erario, con prelazione sul ricavato dalla esecuzione; 6. a norma dell'art. 130 DPR 115/2002 ART. 130 (L) "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'." E che in virtu' di tale disposizione, di regola, il giudice, effettuata la liquidazione entro il limite degli importi medi previsti in funzione del valore della controversia, deve dimezzare l'importo cosi' determinato ed attribuirlo al professionista solo nella misura cosi' risultante; 7. nel caso di specie, al difensore dovrebbero essere liquidati gli onorari negli importi previsti dal DM 10 marzo 2014 n. 55, tab. 17 Procedure esecutive presso terzi ... (come previsto dall'art. 28 dello stesso DM), trattandosi di liquidazione richiesta alla udienza del 21.05.2014 successivamente alla entrata in vigore della citata nonna; 8. trattandosi di pratica di pignoramento presso terzi dal valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, l'importo medio previsto per onorari ammonta ad € 1336,00 (oltre accessori di legge) come da tabella allegata al citato DM 10 marzo 2014 n. 55, e, applicando il dimezzamento previsto dall'art. 130 DPR 115/2002, l'importo degli onorari difensivi si ridurrebbe ad € 668,00 (oltre accessori di legge); Alla udienza del 21.05.2014 il G.E, si riservava di decidere sulla istanza di liquidazione degli onorari dell'avv. Ornella Rufini e sulla istanza di assegnazione delle somme pignorate. Per quanto riguarda la istanza di assegnazione delle somme pignorate, il G.E. provvedeva ad assegnare con ordinanza in pari data, le somme ricavate dal pignoramento, previo accantonamento (ex artt. 509-512 cpc) delle somme necessarie a soddisfare il diritto di prelazione dell'Erario per il recupero delle somme anticipate per onorari al difensore della parte ammessa al patrocinio, in attesa della decisione della Consulta sulla questione di legittimita' Costituzionale relativa all'art. 130 DPR 115/2002; La questione della liquidazione degli onorari non puo' essere decisa se non applicando l'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), che prevede che in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'" Il G.E. rileva di ufficio che detta disposizione appare in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. in relazione agli artt. 24, secondo e terzo comma, 111, primo comma, art. 1 primo comma, 35 primo comma e 36 primo comma della Costituzione e ritiene che il giudizio, sul punto relativo alla liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al patrocinio, e sulla successiva assegnazione della somma accantonata a copertura delle stesse, vada sospeso, e gli atti rimessi alla Corte Costituzionale; MOTIVI I. MOTIVO Violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. artt. 24 e 111 Cost. in relazione alla parita' processuale delle parti in un giudizio. Nel caso di specie, essendo positivo il risultato del pignoramento, lo Stato potrebbe recuperare con prelazione sulle somme dovute dall'INPS al debitore, l'importo degli onorari "interi" previsti dalla tariffa di cui al DM 55/2014 e, quindi, nel caso di specie, la riduzione degli importi degli onorari difensivi prevista dal DPR 115/2002 art. 130 produce il solo effetto pratico e concreto di avvantaggiare il debitore inadempiente in conseguenza della sola condizione disagiata della creditrice, la quale si e' avvalsa del Patrocinio a spese dello Stato in ragione della sua condizione di impossidenza; Tale discriminazione produce un effetto distorsivo che avvantaggia chi si comporta in modo illegittimo in relazione alla sola condizione economica della controparte, in quanto il debitore, inadempiente ad una obbligazione pecuniaria consacrata in un titolo esecutivo, puo' approfittare della condizione economicamente disagiata del suo creditore sapendo di godere di un trattamento privilegiato in relazione alle spese processuali, godendo immeritatamente ed ingiustamente del dimezzamento delle stesse, in relazione alla mera circostanza che le spese sono anticipate dall'Erario, anche se, in ultima analisi, debbono gravare sul debitore esecutato ai sensi dell'art. 95 cpc (o, nel giudizio di cognizione, sul soccombente ai sensi dell'art. 91 cpc); La disparita' di posizione delle parti si verifica in modo evidente anche nei giudizi di cognizione in quanto la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in caso di sua soccombenza, potra' essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controparte senza alcuna dimidiazione degli onorari difensivi il che pone in evidente vantaggio la parte piu' abbiente, in quanto, in caso di vittoria della lite, conseguira' la condanna alle spese in base alla tariffa forense considerata per intero, mentre la parte ammessa al patrocinio, pur potendo essere condannata al pagare gli onorari per intero alla controparte, potra' conseguire solo la meta' degli onorari in caso di vittoria della lite; Tale disparita' di trattamento appare priva di giustificazioni anche tenendo conto delle considerazioni che seguono: Nel processo esecutivo (analogamente a quanto accade nel processo di cognizione), se l'esito del procedimento e' negativo per la parte ammessa al patrocinio, le spese prenotate a debito possono essere recuperate dallo Stato nei confronti del procedente ammesso al patrocinio e, ritenuto che gli onorari possano essere liquidati al difensore anche in caso di pignoramento negativo, situazione che comporta la estinzione della procedura, rimane aperta la possibilita' per lo Stato di rivalersi - anche per le somme anticipate al difensore - sulla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a norma del comma due e/o dell'ultimo comma dell'art. 134 DPR 115/2002 (Recupero delle spese) che recita: 1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa. 2. La rivalsa puo' essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; puo' essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito. 3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed e vietato accollarle ai soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario e' nullo. 4. Quando il giudizio e' estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio e obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito. 5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito. Quindi, il dimezzamento degli onorari non e' indispensabile per tutelare l'interesse pubblico al contenimento della spesa, dal momento che; di norma, l'Erario e' posto in condizioni di recuperare quanto anticipato, sia in caso di esito positivo della procedura che in caso di esito negativo della stessa e che cio' maggiormente si verifica nelle procedure esecutive, dove l'Erario gode del diritto di prelazione sul ricavato della esecuzione; E' noto che la prospettiva di poter essere condannati a rifondere alla controparte le spese del giudizio ha un effetto deterrente che scoraggia le liti infondate o temerarie e che e evidente che una normativa di questo tipo incoraggia i soggetti economicamente piu' forti ad agire o resistere in giudizio in danno di soggetti economicamente piu' deboli; Secondo la interpretazione dell'art. 130 cpc data recentemente dalla corte di Cassazione e confermata dalla Corte Costituzionale con Ordinanza 270/2012 "deve essere escluso ... che, ove sia pronunziata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell'Erario, atteso che ... la giurisprudenza di legittimita' ha puntualizzato che la somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lgs. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente (Corte di cassazione, Sez. VI penale, 8 novembre 2011, n. 46537), quindi non vi e' dubbio che la parte soccombente non ammessa al patrocinio, qualora la controparte vi sia stata ammessa, goda del vantaggio - non giustificato da alcuna ragione plausibile - di poter essere condannata a rifondere le spese del giudizio in misura della meta' di quelle normalmente previste in casi identici (che si differenziano solo per la non ammissione al patrocinio della controparte); Nel caso pratico di specie, sottoposto alla decisione del G.E., il recupero delle spese a carico del soccombente ed in favore dell'Erario e' certo, visto l'esito positivo del pignoramento e tenuto conto del diritto di prelazione dell'Erario sulle somme ricavate dalla procedura esecutiva presso terzi, quindi non si ravvisa l'applicazione di un principio di tutela dell'interesse pubblico al contenimento della spesa pubblica, in quante nella sua pratica applicazione la norma produce solo un indebito vantaggio per il debitore, non giustificato da alcun interesse pubblico; II. MOTIVO. Violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. artt. 24 e 111 Cost. artt. 1, 35, 36 Cost in relazione alla disparita' di retribuzione prevista per il difensore della parte ammessa al patrocinio rispetto ai difensori delle parti abbienti (non ammesse). In relazione all'articolo 3 della Carta Costituzionale il principio di eguaglianza risulta violato in ragione del deteriore criterio di determinazione dei compensi spettanti ai professionisti che difendono i soggetti non abbienti, e pertanto ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi di cui al Titolo IV del d.P.R. n. 115 del 2002 al cui interno e' inserito l'art. 130, rispetto a quello applicabile ai professionisti che difendono i soggetti abbienti (determinato dalla tariffa professionale). Il dimezzamento degli onorari del difensore, comporta la compressione di diritti costituzionalmente garantiti (art. 24 cost. art. 111 Cost. artt. 1, 35, 36 cost.) tra cui il diritto a non essere discriminati nel proprio lavoro ed il diritto ad una parita' di posizioni di fronte alla Giustizia ed alla imparzialita' delle decisioni giudiziali; Il principio di eguaglianza risulta violato in quanto in ipotesi identiche il Giudice deve liquidare il compenso in modo differenziato solo in considerazione della condizione economica di una delle parti del processo, di fatto attribuendo un vantaggio alla parte piu' abbiente, che, nel caso la controparte sia persona "non abbiente" ammessa al patrocinio ex DPR 115/2002, potra' essere condannata solo a spese legali per onorari di avvocato "dimezzate" (mentre la parte ammessa al patrocinio potra' essere condannata a rifondere alla controparte gli onorari di avvocato secondo la tariffa "intera" ). Risultano violati anche: gli artt. 24, secondo e terzo comma, e l'art. 111, primo comma, della Costituzione, stante la violazione del diritto di difesa, data la violazione del principio di "parita'" fra le parti nel processo; l'art. 1, l'art. 35 e l'art. 36 della Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro e all'equo compenso per il lavoro prestato, senza discriminazioni, in relazione all'art. 3 della Costituzione stessa, in quanto il lavoro del professionista che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato viene tutelato in modo diverso e deteriore rispetto allo stesso identico lavoro svolto da un professionista a favore di una parte abbiente e pertanto non bisognosa di aiuto da parte dello Stato. III. MOTIVO. Violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. artt. 24 e 111 Cost. artt. 1, 35, 36 Cost. in relazione alla disparita' di retribuzione prevista per il difensore della parte ammessa al patrocinio rispetto ai difensori delle parti abbienti (non ammesse), in una ipotesi tipica in cui la compressione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione non e' giustificata dal alcun concreto e reale interesse pubblico. Il principio di eguaglianza risulta ancor piu' violato nel caso di una procedura esecutiva come quella posta all'esame del GE, dove il recupero delle somme per spese di lite e' certo, trattandosi di somme sulle quali l'Erario vanta il diritto di prelazione, in quanto tale discriminazione tra le parti in causa e tra i rispettivi avvocati non appare fondata su alcun criterio razionale ne' su alcun interesse pubblico degno di tutela (dato che non e' giustificato da un presunto risparmio Erariale che, nel caso di specie, non sussisterebbe). Nel caso di specie l'interesse pubblico al contenimento della spesa pubblica appare gia' tutelato a sufficienza dal diritto di prelazione riconosciuto all'Erario dall'art. 135 DPR 115/2002 e la compressione dei diritti di cui agli artt. 24, 111, 1, 35, 36 Cost. non appare necessaria ne' indispensabile, ma assolutamente superflua ed inutile; Questo remittente non ignora che in passato la Corte Costituzionale si e' pronunciata per la infondatezza della questione con le ordinanze della n. 350/2005, 201/2006, 270/2012, ma ritiene che il profilo rilevato nel caso di specie rivesta caratteri di novita' e differenza rispetto a quelli gia' sottoposti al vaglio della Corte, Nei casi precedentemente trattati non si e' affrontata la delicata questione inerente la differenza tra le posizioni processuali delle parti in relazione alla possibile condanna alle spese ai danni della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la quale, in caso di soccombenza, dovra' rifondere alla controparte l'onorario difensivo "intero" e non dimezzato, mentre la controparte piu' abbiente godra' dell'ingiusto vantaggio di rischiare solo una condanna "dimezzata" . Nel caso di specie, inoltre, e certo che la norma sospettata di incostituzionalita' in pratica non risulta difendere alcuna plausibile ragione di interesse pubblico, in quanto l'Erario, nel caso che ci occupa, e' posto in condizione effettiva di recuperare per l'intero le spese anticipate per la esecuzione, con recupero a carico del debitore esecutato, e con diritto di prelazione sul ricavato dalla esecuzione. Di fatto, nel caso che ci occupa, la norma di cui all'art. 130 DPR 115/2002 finisce con il costituire solo un privilegio del tutto ingiustificabile in favore del debitore esecutato, privilegio dovuto esclusivamente alla condizione di impossidenza della creditrice. Il sacrificio dell'avvocato Ornella Rufini, costituita per la creditrice, la quale dovrebbe rinunciare ad una retribuzione piena ed intera del suo lavoro, accontentandosi di un onorario dimezzato, non appare giustificato da ragioni di interesse pubblico e finisce semplicemente con l'attribuire un vantaggio privo di alcun fondamento logico e giuridico in favore del debitore esecutato sig. Vasselli. La questione e' rilevante ai fini della decisione sulla liquidazione delle spese della procedura esecutiva, da disporre ai sensi dell'art. 95 cpc e dell'art. 135 DPR 115/2002, e l'art. 130 DPR 115/2002 non appare suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione. La diversa configurazione in fatto ed in diritto della questione di legittimita' costituzionale impone un ripensamento della tesi del giudice costituzionale sostenuta nelle richiamate pronunce e l'esame della questione sotto i diversi profili sollevati.