P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 134 della Costituzione, nonche' l'art. 23  della  l.
11.03.1953, n. 87 dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata
la questione di legittimita' costituzionale: 
    - dell'art. 130 DPR 115/2002 in toto per contrasto con i principi
di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. in violazione
degli artt. 24 e 111 Cost. per le ragioni espresse nella  motivazione
e segnatamente perche' esso predispone e configura una condizione  di
strutturale diseguaglianza tra le  parti  processuali,  in  relazione
alla ammissione o meno di una di esse al  patrocinio  a  spese  dello
Stato, in vista della possibile condanna alle spese  ai  danni  della
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la quale, in caso di
soccombenza,  dovra'  rifondere  alla  controparte  non  ammessa   al
patrocinio gratuito l'onorario difensivo "intero"  e  non  dimezzato,
mentre la controparte piu' abbiente godra' dell'ingiusto vantaggio di
rischiare solo una condanna "dimezzata" in caso di soccombenza  nella
lite. 
    - dell'art. 130 DPR 115/2002 in toto per contrasto con i principi
di eguaglianza e  ragionevolezza  di  cui  all'art.  3  Cost.  ed  in
violazione degli artt. 1, 35, 36 Cost. per le ragioni espresse  nella
motivazione e segnatamente perche' esso predispone  e  configura  una
discriminazione del trattamento economico previsto per  la  attivita'
lavorativa prestata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a
spese dello Stato rispetto al difensore  della  parte  piu'  abbiente
(non ammessa al patrocinio), fondata esclusivamente sulla  condizione
economica della parte assistita; 
    subordinatamente: 
    - dell'art. 130 DPR  115/2002  in  parte,  per  contrasto  con  i
principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3  Cost.  ed
in violazione degli artt. 24 e 111 Cost.  nonche'  1,  35,  36  Cost.
nella parte in cui non prevede che, in caso di effettiva possibilita'
di recupero integrale delle spese di lite a  carico  del  soccombente
(come nel caso di  procedura  esecutiva  definita  positivamente  con
acquisizione di somme sufficienti a coprire per intero il diritto  di
prelazione dello Stato per il recupero delle somme anticipate per  il
gratuito  patrocinio),  gli  onorari  spettanti  al   difensore   per
l'attivita' prestata vadano determinati in base alla tariffa  forense
senza dimidiazione. 
    Sospende il presente giudizio; 
    Manda alla cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  nonche'  di  comunicarla  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone  la  trasmissione
dell'ordinanza e degli atti del giudizio  alla  Corte  Costituzionale
unitamente alla prova delle comunicazioni prescritte. 
        Viterbo li' 14 giugno 2014 
 
                      Il G.E. Avv. Luisa Sisto