P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione, nonche' l'art. 23 della l. 11.03.1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale: - dell'art. 130 DPR 115/2002 in toto per contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. in violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per le ragioni espresse nella motivazione e segnatamente perche' esso predispone e configura una condizione di strutturale diseguaglianza tra le parti processuali, in relazione alla ammissione o meno di una di esse al patrocinio a spese dello Stato, in vista della possibile condanna alle spese ai danni della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la quale, in caso di soccombenza, dovra' rifondere alla controparte non ammessa al patrocinio gratuito l'onorario difensivo "intero" e non dimezzato, mentre la controparte piu' abbiente godra' dell'ingiusto vantaggio di rischiare solo una condanna "dimezzata" in caso di soccombenza nella lite. - dell'art. 130 DPR 115/2002 in toto per contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. ed in violazione degli artt. 1, 35, 36 Cost. per le ragioni espresse nella motivazione e segnatamente perche' esso predispone e configura una discriminazione del trattamento economico previsto per la attivita' lavorativa prestata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato rispetto al difensore della parte piu' abbiente (non ammessa al patrocinio), fondata esclusivamente sulla condizione economica della parte assistita; subordinatamente: - dell'art. 130 DPR 115/2002 in parte, per contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. ed in violazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonche' 1, 35, 36 Cost. nella parte in cui non prevede che, in caso di effettiva possibilita' di recupero integrale delle spese di lite a carico del soccombente (come nel caso di procedura esecutiva definita positivamente con acquisizione di somme sufficienti a coprire per intero il diritto di prelazione dello Stato per il recupero delle somme anticipate per il gratuito patrocinio), gli onorari spettanti al difensore per l'attivita' prestata vadano determinati in base alla tariffa forense senza dimidiazione. Sospende il presente giudizio; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale unitamente alla prova delle comunicazioni prescritte. Viterbo li' 14 giugno 2014 Il G.E. Avv. Luisa Sisto