Ricorso n. 19 depositato il 2 febbraio 2015  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei  Portoghesi
12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Marche in persona del
suo   Presidente   per   la   dichiarazione   della    illegittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma 1, dell'art. 8, comma 4,  dell'art.
11, dell'art. 13 e dell'art. 17, comma 1  della  legge  regionale  17
novembre 2014, n. 29, concernente: "Modifiche alla legge regionale 10
novembre 2009, n. 27 "Testo unico  in  materia  di  commercio",  alla
legge regionale 11  luglio  2006,  n.  9  "Testo  unico  delle  norme
regionali in materia di turismo" e alla  legge  regionale  29  aprile
2008, n. 8 "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo  e
solidale", (pubblicata B.U.R. Marche n. 110 del 27 novembre 2014). 
    Con la legge regionale 17.11.2014,  n.  29,  recante:  "Modifiche
alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in  materia
di commercio", alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico
delle norme regionali in materia di turismo" e alla  legge  regionale
29 aprile 2008,  n.  8  "Interventi  di  sostegno  e  promozione  del
commercio equo e solidale", la Regione Marche detta  disposizioni  in
materia di commercio. 
    Cio' posto,  la  legge  regionale  de  qua  presenta  profili  di
illegittimita'   costituzionale   in    relazione    alle    seguenti
disposizioni: 
        A) art. 7, comma 1, art. 8, comma 4, e art. 13 della l.r.  n.
29/2014. L'art. 7 introduce la locuzione di "parco commerciale"  (non
pari-menti prevista a livello di  legislazione  nazionale)  definendo
tali  "gli  esercizi  commerciali  collocati  in  una  pluralita'  di
strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per  la
loro contiguita' urbanistica e per la  fruizione  di  un  sistema  di
accessibilita' comune, hanno un impatto  unitario  sul  territorio  e
sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche". 
    I detti "parchi commerciali", vengono poi richiamati dal comma  4
dell'art. 8, che modifica la lettera f), comma 2, del art.  11  della
l.r. n. 27/2009 (Testo unico  in  materia  di  commercio)  e  trovano
specifica disciplina nell'art. 13 che inserisce gli  artt.  16-bis  e
16-ter nella citata l.r. n. 27/2009. 
    In particolare, l'art. 8, comma  4,  stabilisce  che  "  4.  Alla
lettera f) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 27/2009
le  paro-le:  "medie,  grandi  strutture  di  vendita  ed  i   centri
commerciali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "medie   e   grandi
strutture  di  vendita,  dei  centri   commerciali   e   dei   parchi
commerciali". 
    L'art.  13,  inserisce  nella  l.r.  n.   27/2009   la   seguente
disposizione: 
        "Art. 16-bis (Parchi commerciali): "1. I  parchi  commerciali
sono considerati medie o grandi strutture  di  vendita  in  relazione
alla superficie di vendita complessiva. Gli esercizi  commerciali  in
esso presenti possono essere di qualsiasi tipologia. 
    2. L'apertura, il  trasferimento  di  sede,  l'ampliamento  e  la
modifica del settore merceologico sono  soggetti  ad  autorizzazione,
rilasciata sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15
in relazione alla superficie di vendita complessivamente considerata. 
    3. La domanda di autorizzazione  puo'  essere  presentata  da  un
unico  promotore  o  da  singoli   esercenti,   anche   mediante   un
rappresentante degli stessi. 
    4. Prima dell'effettivo inizio dell'attivita', le medie e  grandi
strutture e gli esercizi di vicinato presenti all'interno  del  parco
commerciale presentano apposita SCIA. 
    5. La presentazione della SCIA di cui al comma 4 da parte  di  un
soggetto diverso dal promotore non configura subingresso". 
    Al riguardo, si evidenzia che la  previsione  introdotta  con  il
nuovo art. 16-bis considera parchi commerciali le medie e  le  grandi
strutture di vendita ed ammette, poi, che gli esercizi commerciali in
esso  presenti  possano  essere  di  qualsiasi  tipologia,  compresi,
quindi, gli esercizi di vicinato. 
    Al contempo, la norma richiede per l'apertura,  il  trasferimento
di sede, l'ampliamento e addirittura  per  la  modifica  del  settore
merceologico la preventiva autorizzazione rilasciata ai  sensi  delle
previsioni regionali dedicate alle medie e alle grandi strutture. 
    In materia, l'art. 31 del decreto-legge n. 201/2011 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici.), convertito con modificazioni in  Legge  n.  214/2011,  al
comma 2, rubricato "esercizi commerciali, ha previsto:.  "2.  Secondo
la  disciplina  dell'Unione  Europea  e  nazionale  in   materia   di
concorrenza,  liberta'  di  stabilimento  e  libera  prestazione   di
servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la
liberta' di apertura di nuovi  esercizi  commerciali  sul  territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della  salute,  dei
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei  beni
culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti
alle prescrizioni del presente comma  entro  il  30  settembre  2012,
potendo  prevedere  al  riguardo,  senza  discriminazioni   tra   gli
operatori, anche aree interdette agli  esercizi  commerciali,  ovvero
limitazioni ad aree dove possano insediarsi  attivita'  produttive  e
commerciali solo qualora vi sia la necessita' di garantire la  tutela
della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi  incluso  l'ambiente
urbano, e dei beni culturali.". Pertanto, l'art. 16 - bis della  l.r.
27/2009, inserito dall'art. 13 l.r.  29/2014,  introduce  limitazioni
vietate ai sensi di tutta la recente normativa comunitaria e  statale
(cfr. Direttiva 2006/123/CE e, da ultimo, il citato art. 31, comma 2,
del d.l. n. 201/2011), frapponendo un effettivo ostacolo alla  libera
concorrenza nella Regione Marche. Anche la Corte costituzionale ha di
recente affermato che  non  possono  essere  inserite  procedure  che
aggravano l'avvio di un'attivita' commerciale. " (Corte  cost.  sent.
n. 165/2014). 
    Al contempo, si  evidenzia  che  l'art.  4  del  d.lgs.  114/1998
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a  norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo  1997,  n.  59.)  gia'
definisce i centri commerciali come "una media o una grande struttura
di vendita nella quale piu' esercizi commerciali sono inseriti in una
struttura a destinazione specifica e usufruiscono  di  infrastrutture
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.". 
    Tanto Premesso,  l'art.  16  bis  della  1.r.  27/2009,  inserito
dall'art. 13 1.r. 29/2014, contrastando con  la  normativa  nazionale
(art. 31, comma 2 del dl. n. 201/2011, come convertito  in  legge  n.
214 del 2011) e con la normativa comunitaria (Direttiva 2006/123/CE),
viola l'art. 117, secondo comma,  lettera  e)  e  l'art.  117,  primo
comma, della Costituzione. 
        B) Art. 11 e art. 17, comma 1, della l.r. n. 29/2014. 
    L'art. 11 modifica il comma 2 dell'art. 14 della 1.r. n. 27/2009,
prevedendo che le parole: "previa concertazione con le organizzazioni
imprenditoriali  del  commercio,  le  organizzazioni  sindacali   dei
lavoratori   e   le   associazioni   dei   consumatori   maggiormente
rappresentative,  nonche'  con"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e
dei servizi maggiormente  rappresentative  a  livello  regionale,  le
associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale,  nonche'
le   organizzazioni   dei   lavoratori   del   settore   maggiormente
rappresentative a livello regionale e". 
    A seguito delle modifiche apportate dall'art. 11 l.r.  n.  29/14,
l'art. 14, comma 2, 1.r. n. 27/09, dispone oggi quanto segue: "2.  Il
Comune, sulla  base  di  quanto  stabilito  nel  regolamento  di  cui
all'articolo 2, comma 1, definisce le condizioni, le procedure  ed  i
criteri per il rilascio delle  autorizzazioni  di  cui  al  comma  1,
sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo  e
dei servizi maggiormente  rappresentative  a  livello  regionale,  le
associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale,  nonche'
le   organizzazioni   dei   lavoratori   del   settore   maggiormente
rappresentative  a  livello  regionale  e  le  altre  parti   sociali
interessate individuate dal Comune medesimo". 
    L'art. 11 l.r. n. 29/14 contrasta con  la  Direttiva  2006/123/UE
che all'art. 14 vieta agli Stati membri "il coinvolgimento diretto  o
indiretto  di  operatori  concorrenti,  anche  in  seno  agli  organi
consultivi,  al  fini  del  rilascio  di  autorizzazioni  o  ai  fini
dell'adozione di  altre  decisioni  delle  autorita'  competenti,  ad
eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali
o di altre organizzazioni  che  agiscono  in  qualita'  di  autorita'
competente". 
    Anche l'art. 17,  comma  1,  1.r.  29/14  modifica  il  comma  2,
dell'articolo 28 della 1.r. n. 27/2009, prescrivendo, in sostituzione
della previgente concertazione, il previo parere delle organizzazioni
delle imprese del commercio, del turismo e dei  servizi  maggiormente
rappresentative  a  livello   regionale,   delle   associazioni   dei
consumatori   iscritte   al   registro   regionale,   nonche'   delle
organizzazioni    dei    lavoratori    del    settore    maggiormente
rappresentative a livello regionale, per la definizione da parte  del
Comune competente dei criteri e delle modalita'  per  l'apertura,  il
trasferimento e l'ampliamento dell'esercizio  di  vendita  di  stampa
quotidiana e periodica. 
    Anche l'art. 17, comma  1,  1.r.  29/14,  dunque,  contrasta  con
l'art. 14 della Direttiva 2006/123/UE. 
    Per questi motivi, gli artt. 11 e 17, comma  1,  contrastando  la
normativa europea violano l'art. 117, comma primo della Costituzione.