Per Queste Ragioni Si conclude perche' gli artt. 7, comma 1, 8, comma 4, 11, 13 e 17, comma 1 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 29, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. Si producono estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015; relazione, allegata alla medesima delibera, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport; Legge regionale n. 29/2014. Roma, 21 gennaio 2015 L'Avvocato dello Stato: Giovanni Palatiello