Per Queste Ragioni 
 
    Si conclude perche' gli artt. 7, comma 1, 8, comma 4,  11,  13  e
17, comma 1 della legge regionale 17  novembre  2014,  n.  29,  siano
dichiarati costituzionalmente illegittimi. 
    Si producono 
        estratto della delibera del Consiglio  dei  Ministri  del  20
gennaio 2015; 
        relazione, allegata alla medesima delibera, della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali, il
Turismo e lo Sport; 
        Legge regionale n. 29/2014. 
          Roma, 21 gennaio 2015 
 
             L'Avvocato dello Stato: Giovanni Palatiello