P. Q. M. Per quanto sopra esposto e per quanto si fa riserva di ulteriormente dedurre si chiede che Voglia codesta Ecc.ma Corte Costituzionale ritenere e dichiarare. L'illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della legge n. 190 del 23.12.2014, per violazione dei parametri a fianco di ciascuna di esse individuati Art. 1 commi 122, 123 e 124 per violazione degli artt. 3 e 97, commi 1° e 2° Cost., per la limitazione che ne deriva alla potesta' amministrativa regionale sancita dall'art.20 dello Statuto, segnatamente negli ambiti attribuiti nelle materie di cui agli artt. 14, lett. d), g), m), o), r) e 17 lett. a), d), f) e h) del medesimo nonche' degli artt. 81, comma 6° e 119, commi 1°e 6° della Costituzione anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 3 del 2001. Inoltre, quanto al comma 123, anche per violazione dell'art. 120 Cost. sotto il profilo della leale collaborazione. Art. 1, commi 400, 401, 403, 405, 415 e 416, per violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto e dell'art.2, 1° comma delle norme di attuazione in materia finanziaria (D.P.R. 1074/1965) nonche' degli artt. 81, comma 6°, 97, comma 1° e 119, commi 1°e 6° della Costituzione anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 3 del 2001. Art. 1 commi 418 e 419 per violazione delle competenze regionali sancite dall'art.14 lett. o) e dall'art. 15 dello Statuto nonche' il profilo relativo alla lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali di area vasta in violazione dell'art.119, commi 1° e 4° della Cost. Art. 1 comma 419 per violazione delle competenze statutariamente sancite dall'art. 36 dello Statuto regionale e dall'art. 2, comma 1 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in quanto sottrae indirettamente gettito di spettanza regionale. Si acclude copia della delibera di Giunta di autorizzazione a ricorrere, nonche' tabelle relative a interventi PAC. Palermo - Roma 24 febbraio 2015 Avv.ti: Fiandaca - Valli