P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sezione prima, pronunciando sul ricorso in epigrafe, visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale di cui in parte motiva. Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle patti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati: Carlo d'Alessandro, Presidente; Alberto Pasi, Consigliere; Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore. Il Presidente: d'Alessandro L'estensore: Di Benedetto