P.Q.M. 
 
    Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per   l'Emilia-Romagna,
sezione prima, pronunciando sul ricorso in epigrafe, visti gli  artt.
134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante  e  non
manifestamente infondata, in relazione agli  articoli  3,  97  e  117
della Costituzione, la questione di  legittimita'  costituzionale  di
cui in parte motiva. 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che a cura della  segreteria  della  Sezione  la  presente
ordinanza sia notificata alle patti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
 
    Cosi' deciso in Bologna nella camera di consiglio del  giorno  30
ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati: 
 
        Carlo d'Alessandro, Presidente; 
        Alberto Pasi, Consigliere; 
        Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore. 
 
                     Il Presidente: d'Alessandro 
 
 
                                            L'estensore: Di Benedetto