IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
                    PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato la presente 
 
                              Ordinanza 
 
    sul ricorso numero di registro generale 207  del  2010,  proposto
da: 
      Nord Asfalti S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.  Luca  De
Pauli, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R.,
in Trieste, piazza Unita' d'Italia n. 7; 
 
                               Contro 
 
    Provincia di Udine, rappresentata e difesa dagli avv.ti  Federica
Asquini e Stefano Marche, con domicilio eletto presso  la  Segreteria
Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unita' d'Italia n. 7; 
    Regione Friuli-Venezia Giulia, non costituita; 
    Comune di Povoletto, non costituito: 
      della  determinazione  del  Dirigente  dell'Area   Ambiente   -
Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di  Udine  n.  2010/272  di
data 28 gennaio 2010, notificata all'interessata in data  2  febbraio
2010; 
      della  determinazione  del  Dirigente  dell'Area   Ambiente   -
Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Udine n.  2010/2121  del
12 marzo 2010; 
      del Regolamento approvato con  D.P.Reg.  n.  266/Pres.  dell'11
agosto 2005, in parte qua; 
      di tutti gli  atti  a  tali  provvedimenti  comunque  connessi,
presupposti e conseguenti. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  della  Provincia  di
Udine; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  22  ottobre  2014  la
dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per  le  parti  i  difensori
come specificato nel verbale. 
    1.1.  L'art.  14,  comma  1,  decreto  legislativo   n.   36/2003
stabilisce che «La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa
della  discarica,  comprese  le  procedure  di   chiusura,   assicura
l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve
essere prestata per una somma commisurata alla capacita'  autorizzata
della  discarica  ed  alla  classificazione  della  stessa  ai  sensi
dell'art. 4. In caso di autorizzazione  per  lotti  della  discarica,
come previsto dall'art. 10, comma 3, la garanzia puo' essere prestata
per lotti». 
    1.2. L'art. 5, comma 1, lettera l, L.R. Friuli-Venezia Giulia  n.
30/1987  (recante  "Norme  regionali  relative  allo  smaltimento  di
rifiuti"), cosi' come modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. F.V.G. n.
13/1998, attribuisce alla Regione la determinazione  delle  «garanzie
finanziarie per coprire i costi di eventuali  interventi  conseguenti
alla  non  corretta  gestione  dell'impianto,  nonche'  necessari  al
recupero dell'arca interessata, ferma restando - ove ne  ricorrano  i
presupposti - la responsabilita' per danno ambientale». 
    1.3. Gli articoli 4 e 8, unitamente all'allegata Tabella  A,  del
Regolamento  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  approvato   con
D.P.Reg.  11.08.2005  n.  0266/Pres.,  fissano  i  parametri  per  la
determinazione delle garanzie  di  cui  all'art.  5  L.R.  F.V.G.  n.
30/1987. 
    2.1. La societa' ricorrente, Nord Asfalti S.r.l., e' proprietaria
di discarica di seconda categoria, tipo A, della quale  la  Provincia
di Udine, territorialmente competente, con determina dirigenziale  n.
3059  del  5  maggio  2009  ha  ordinato  la  chiusura,  prescrivendo
all'interessata,  tra  le  altre  cose,  di  prestare   la   garanzia
finanziaria di cui all'art.  14,  comma  1,  decreto  legislativo  n.
36/2003. 
    2.2. La misura della precitata garanzia e'  stata  stabilita  con
provvedimento della Provincia di Udine n. 762 del  28  gennaio  2010,
secondo quanto prevede il Regolamento regionale n. 266/2005. 
    Stante il  mancato  adempimento  da  parte  dell'interessata,  e'
seguito formale atto di diffida, prot. n. 2121 del 12 febbraio  2010,
da parte della stessa Amministrazione provinciale. 
    3.1.   I   suindicati   provvedimenti   provinciali   concernenti
l'obbligo, cosi' come specificato, di prestare la  garanzia  de  qua,
unitamente  al  Regolamento   regionale   del   quale   costituiscono
applicazione, sono stati impugnati  avanti  a  questo  Giudice  dalla
societa' Nord Asfalti S.r.l. 
    3.2.1. La  tesi  di  parte  ricorrente  e'  che  i  provvedimenti
impugnati siano illegittimi, perche' e'  illegittimo  il  regolamento
regionale n. 266/2005. 
    3.2.2. Queste le censure prospettate in via  diretta  avverso  il
Regolamento regionale e in via indiretta avverso gli atti applicativi
provinciali: 
      I^.  "Violazione  di  legge  (Capo  4.2.2.  Delibera   Comitato
interministeriale 27 luglio 1984 -  decreto  legislativo  13  gennaio
2003, n. 36 - artt. 3  e  41  Cost.)  -  Illogicita'  ed  ingiustizia
manifesta - Illegittimita' derivata"; 
      II^. "Violazione di legge  (dir.  21  aprile  2004,  n.  35  n.
04/35/CE, art. 10 e 29° considerando) -  Illogicita'  ed  ingiustizia
manifesta - Illegittimita' derivata"; 
      III^. "Eccesso di potere - Illogicita' ed ingiustizia manifesta
- Violazione  del  principio  di  proporzionalita'  -  Illegittimita'
derivata". 
    4.  Dei  soggetti  evocati   si   e'   costituita   in   giudizio
esclusivamente la Provincia di Udine chiedendo il rigetto del ricorso
avversario perche' inammissibile  (rectius,  irricevibile  in  quanto
tardivo) e comunque perche' infondato nel merito. 
    5. L'eccezione di tardivita' di notifica del  ricorso  principale
e' stata decisa dal Collegio, che, con sentenza non  definitiva  resa
tra le parti  e  gia'  pubblicata,  la  ha  ritenuta  non  fondata  e
conseguentemente respinta. 
    6. La societa' ricorrente in ulteriore memoria ha sollevato dubbi
di costituzionalita' - in relazione  al  riparto  di  competenze  fra
Stato e Regioni fissato dall'art. 117 Cost. - dell'art. 5,  comma  1,
L.R. F.V.G. n. 30/1987, che fonda il potere regolamentare  esercitato
con la delibera presidenziale sottoposta al vaglio di legittimita' di
questo  Giudice,   unitamente   ai   provvedimenti   provinciali   di
applicazione e norme regolamentari regionali. 
    7.1. L'art.  23,  comma  III^,  l.  n.  87/1953  ammette  che  la
questione di costituzionalita' possa essere sollevata d'ufficio anche
dall'Autorita' giudiziaria avanti alla quale pende  il  giudizio  nel
quale la questione stessa e' sorta quale incidente in senso tecnico. 
    7.2. La questione che qui viene in rilievo e' se sia  conforme  a
Costituzione, e segnatamente all'art. 117, comma II^, lettera  s),  e
comma VI^, Cost., l'art. 5 L.R. F.V.G. n. 30/1987 nella parte in  cui
demanda a successivo atto normativo regionale la determinazione,  tra
le altre cose, dei  criteri  di  quantificazione  della  garanzia  da
prestarsi per la gestione e chiusura di discariche di rifiuti situate
nel territorio regionale. 
    8.1. Il Collegio reputa che la questione sia rilevante, avendo ad
oggetto la disposizione attributiva del potere (quello regolamentare)
attuato con i provvedimenti della cui illegittimita' per  derivazione
(da quella del regolamento medesimo) si discute. 
    8.2.1.  Il  ragionamento  deve,  invero,  muovere  dalla  tesi  -
prevalente - per cui, essendo  il  regolamento  un  atto  formalmente
amministrativo,  ancorche'  sostanzialmente   normativo,   deve,   in
ossequio  al  principio  di  legalita',  trovare  fondamento  in  una
previsione di rango primario che crei in capo ad un soggetto pubblico
(nel caso di specie, la Regione) il relativo potere.  D'altro  canto,
anche a voler valorizzare il dato sostanziale della natura  normativa
del potere esercitato, si giunge alla medesima conclusione in ragione
del criterio gerarchico che regola il rapporto tra la fonte  primaria
(legge) e la fonte secondaria (regolamento). Deve altresi' precisarsi
che, sempre secondo l'opinione prevalente, la  disposizione  fondante
il potere regolamentare non  puo'  essere  rinvenuta  nell'art.  117,
comma VI^, Cost., che ha esclusivamente  funzioni  di  riparto  delle
competenze. 
    8.2.2. Ne consegue che, laddove venisse accertata  la  denunciata
violazione del parametro costituzionale indicato al punto 7.2. e  per
l'effetto l'art. 5 L.R. F.V.G. n. 30/1987, in  parte  qua,  annullato
con effetto travolgente rispetto ai  rapporti  non  ancora  esauriti,
quale per l'appunto quello  oggetto  del  giudizio  avanti  a  questo
Giudice, verrebbe meno la norma in forza della quale  il  Regolamento
regionale n. 266/2005 e' stato emanato. 
    8.2.3. A  cascata  verrebbe  meno  il  fondamento  normativo  del
contenuto dei  provvedimenti  provinciali  di  quantificazione  della
garanzia  dovuta  dalla  societa'  ricorrente,  non  risultando  piu'
previsti da alcuna norma i criteri di calcolo in concreto utilizzati. 
    8.3.1. Ne  discende  che  il  Regolamento  regionale,  in  quanto
emanato in difetto assoluto di attribuzione, si  configurerebbe  come
nullo. 
    8.3.2.  La  nullita'  dell'atto  amministrativo,  giusta   quanto
dispone l'art. 34, comma 4, Cod.  proc.  amm.,  e'  vizio  rilevabile
anche d'ufficio. 
    8.3.3. A loro volta, i consequenziali provvedimenti provinciali -
risulterebbero nulli, anch'essi per difetto assoluto di attribuzione,
oppure, volendo  individuarsi  lo  stesso  nell'art.  14,  comma,  1,
decreto legislativo n. 36/2003, per mancanza di elemento  essenziale,
ovverosia il contenuto. In ogni caso,  essi  sarebbero  travolti  per
derivazione dalla caducazione  dell'atto  regolamentare  presupposto,
cosi' come richiesto da parte ricorrente. 
    8.4.  Questo  Tribunale  e'  perfettamente  consapevole  che   la
qualificazione in termini di nullita'  del  vizio  che,  in  ipotesi,
affligge gli atti  impugnati  potrebbe  riflettersi  sul  riparto  di
giurisdizione. 
    Nondimeno la questione diverra' attuale, e come  tale  meritevole
di essere decisa, solamente se e in  quanto  venisse  annullata,  per
effetto della pronuncia di incostituzionalita', la norma attributiva,
in via diretta (quanto al Regolamento regionale),  in  via  indiretta
(quanto agli atti provinciali di quantificazione della garanzia), del
potere in concreto esercitato. 
    9.1. Il Collegio osserva, inoltre, come la suesposta questione di
costituzionalita' non  appaia  manifestamente  infondata,  alla  luce
della giurisprudenza della Cotte costituzionale. 
    9.2.1. Ci si riferisce segnatamente  alla  sentenza  n.  67/2014,
pronunciata in relazione all'art. 22 L.R. Puglia n. 39/2006, che pure
attribuiva   a   successivo   atto   regolamentare    regionale    la
determinazione, in via transitoria, dei  criteri  di  quantificazione
della garanzia di cui si discute. In tale decisione,  invero,  si  e'
chiarito come la previsione  debba  essere  ricondotta  alla  materia
della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che l'art.  117,  II^
comma, lettera s) Cost. attribuisce alla potesta' legislativa statale
di tipo esclusivo. Ne consegue che,  giusta  quanto  dispone  il  VI^
comma, dell'art. 117 Cost., e fatte salve  le  ipotesi  di  specifica
delega alle singole Regioni, spetta sempre allo Stato l'esercizio del
correlato potere regolamentare. 
    9.2.2.  In  particolare,  la  Consulta,  con   riferimento   alla
disciplina del trattamento dei rifiuti, ha  avuto  modo  di  spiegate
come competa allo Stato la fissazione di livelli di  tutela  uniformi
su tutto il territorio nazionale, e tra questi, delle garanzie che  i
gestori di discariche, indipendentemente  dalla  loro  localizzazione
sul territorio nazionale, devono prestare all'Amministrazione  tenuta
alla vigilanza su  di  esse  nella  fase  di  gestione  e  in  quella
successiva alla chiusura. Con la conseguenza che la  legge  regionale
che viceversa attragga a se'  (ovvero  ad  atto  normativo  di  rango
subordinato)  la  disciplina   della   fattispecie   deve   ritenersi
incostituzionale   per   violazione    del    suindicato    parametro
costituzionale. 
    9.3.1. Ora, e' ben vero che la Regione Friuli-Venezia  Giulia,  a
differenza della Regione Puglia, e' regione  ad  autonomia  speciale.
Nondimeno, a parere di questo Giudice, la circostanza non sarebbe  di
per se' sola idonea a mutare il suesaminato quadro di riferimento,  e
un tanto per un duplice ordine di ragioni. 
    9.3.2.  In  primo  luogo,  perche'  la  «tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema» non rientra tra le materie che gli articoli  4  e  5
dello Statuto  regionale  attribuiscono  alla  potesta'  legislativa,
rispettivamente, esclusiva e concorrente della Regione, sicche' -  in
assenza di  espressa  deroga  -  rimane  valida  l'attribuzione  alla
potesta' esclusiva dello Stato stabilita' in via  generale  dall'art.
117, II^ comma, lettera s), Cost. 
    9.2.3. In secondo luogo, perche' - come  affermato  costantemente
dalla Corte  costituzionale  (si  veda  ad  esempio  la  sentenza  n.
62/2008) - la disciplina statale della gestione dei cicli di  rifiuti
e delle materie ad esso connesse, in quanto  attuazione  di  obblighi
comunitari, e determinazione di livelli essenziali di prestazioni  su
tutto il territorio nazionale, costituisce limite anche alla potesta'
legislativa esclusiva di Regioni e Province autonome, che non possono
pertanto derogarvi o peggiorare il livello di tutela. 
    9.3. Per completezza si precisa che - a quanto consta - non vi e'
stata alcuna delega, ex art. 117,  VI^  comma,  prima  parte,  Cost.,
dallo  Stato  alla  Regione  Friuli-Venezia   Giulia.   Diversamente,
infatti,  di  essa  se  ne  sarebbe  dato  conto  nel  preambolo  del
Regolamento  regionale  n.  266/2005,  quale,  per  l'appunto   norma
attributiva del potere normativo  esercitato,  mentre  nulla  e'  ivi
affermato al riguardo. Anzi, il preambolo rinvia  espressamente  alla
disposizione di legge regionale della  cui  costituzionalita'  questo
Giudice dubita. 
    10.1.  Va  pertanto  sollevata,  in  quanto   rilevante   e   non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 5, comma 1, L.R. F.V.G. n. 30/1987 in riferimento  all'art.
117, comma II^, lettera s), e comma VI^, Cost. 
    10.2. Il presente giudizio viene  conseguentemente  sospeso  sino
alla  pronuncia  della  Corte  costituzionale  sulla  questione  cosi
sollevata, disponendosi la immediata trasmissione degli atti di causa
alla Corte stessa.