P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima) chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, L.R. F.V.G. n. 30/1987 per violazione dell'art. 117, comma II^, lettera s), e comma V1^, Cost. Cosi' deciso in Trieste nella Camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati: Umberto Zuballi, Presidente; Manuela Sinigoi, Primo Referendario; Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore. Il presidente: Zuballi L'estensore: Tagliasacchi