P. Q. M. 
 
    Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia  (Sezione  Prima)  chiede  che  la  Corte  costituzionale,  in
accoglimento delle censure di cui  alla  presente  ordinanza,  voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, L.R.
F.V.G. n. 30/1987 per violazione dell'art. 117,  comma  II^,  lettera
s), e comma V1^, Cost. 
 
    Cosi' deciso in Trieste nella Camera di consiglio del  giorno  22
ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati: 
 
      Umberto Zuballi, Presidente; 
      Manuela Sinigoi, Primo Referendario; 
      Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore. 
 
                       Il presidente: Zuballi 
 
 
                                            L'estensore: Tagliasacchi