P.Q.M. La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - Il Giudice Unico delle pensioni, sospende il processo. Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 1/1948 e 23 della legge 87/1953. Ritenendo che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21-octies comma 2 primo periodo della legge 241/1990. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della superiore questione di legittimita' costituzionale. Dispone che la segreteria provveda alla comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, con la comunicazione ai Presidenti di Camera e Senato. Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 10 novembre 2014. Il Giudice Unico: Giuseppe Grasso Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge. Palermo, 19 gennaio 2015 Pubblicata il 22 gennaio 2015 Il Funzionario di Cancelleria: Piera Maria Tiziana Ficalora