P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73, comma V, D.P.R. 309/90, nel testo risultante dalla legge 16 maggio 2014 n. 79, per contrasto con gli artt. 3, 27, III comma, e 117, I comma, della Costituzione nei termini in motivazione indicati e specificatamente nella parte in cui: 1) Non distingue - nel trattamento sanzionatorio tra fatti di lieve entita' aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I e fatti di lieve entita' aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope appartenenti alla differente tabella II dell'art. 14 del D.P.R. 309/90; 2) Non prevede dei limiti di pena detentiva differenziati e conformi ai parametri di cui all'art. 4 della Decisione Quadro 2004/757/Gai del Consiglio dell'Unione Europea del 25 ottobre 2004 e all'art. 49, 3° paragrafo, Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE. Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria in sede, l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' all'imputato e al Pubblico Ministero; Ordina che, a cura della cancelleria in sede, l'ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Calabria, 5 febbraio 2015 Il Presidente: Di Bella