P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 73, comma V, D.P.R. 309/90, nel
testo risultante dalla legge 16 maggio 2014 n. 79, per contrasto  con
gli artt. 3, 27, III comma, e 117, I comma,  della  Costituzione  nei
termini in motivazione indicati e  specificatamente  nella  parte  in
cui: 
      1) Non distingue - nel trattamento sanzionatorio tra  fatti  di
lieve entita' aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di
cui alla tabella I  e  fatti  di  lieve  entita'  aventi  ad  oggetto
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  appartenenti  alla  differente
tabella II dell'art. 14 del D.P.R. 309/90; 
      2) Non prevede dei limiti di  pena  detentiva  differenziati  e
conformi ai parametri  di  cui  all'art.  4  della  Decisione  Quadro
2004/757/Gai del Consiglio dell'Unione Europea del 25 ottobre 2004  e
all'art. 49, 3° paragrafo, Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE. 
    Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che, a cura della cancelleria in  sede,  l'ordinanza  sia
notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   nonche'
all'imputato e al Pubblico Ministero; 
    Ordina che, a cura della cancelleria  in  sede,  l'ordinanza  sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Reggio Calabria, 5 febbraio 2015 
 
                       Il Presidente: Di Bella