TRIBUNALE DI MILANO Ufficio del giudice per le indagini preliminari IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Il Giudice dott.ssa Donatella Banci Buonamici; letti gli atti del procedimento penale a carico di Bonzano Manuel Carlo Silvio, imputato del delitto di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74/2000; rilevato che la difesa all'udienza del 24.11.2014 ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale della norma sanzionatoria nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi anteriormente al 17.9.2011 punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti anche per importi inferiori a € 103.291,38; sulla eccezione proposta Osserva Rilevanza In primo luogo, la questione, ove fondata e' certamente rilevante nel presente procedimento, in quanto all'imputato e' contestata la violazione dell'art. 10 bis del d.Lvo 74 del 2000, per aver omesso di versare, in relazione all'anno di imposta 2010 e quindi con consumazione al 31.7.2011, le ritenute alla fonte operate sugli emolumenti corrisposti, per l'importo complessivo di euro 74.811,00. Per cui se per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011 la punibilita' ai sensi dell'art. 10 bis fosse limitata alle condotte che comportano un'evasione di importi superori a 103.291,38 euro, l'imputato andrebbe esente da responsabilita' penale. Non manifesta infondatezza Fermo quanto detto circa la rilevanza, le osservazioni svolte dalla difesa per sostenere la fondatezza dell'eccezione svolta non sono certamente manifestamente infondate in relazione al parametro costituzionale di cui all'art. 3 della Costituzione, considerando come termine principale di raffronto l'art. 10 ter d.Lvo 74 del 2000, come ricondotto a legittimita' costituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014. Infatti, oggi l'art. 10 ter del d.Lvo 74 del 2000, dopo l'intervento effettuato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 2014, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, prevede la punibilita' solo ove la condotta comporti l'omesso versamento di importi relativi all'Iva riscossa superiori a 103.291,38 euro. L'art. 10 bis del d.Lvo 74 del 2000, invece, per l'omesso versamento di importi trattenuti quale sostituto prevede la punibilita' anche nei casi in cui la condotta comporti un'evasione di importi inferiori a 103.291,38 euro, ma superiori a 50.000,00 Euro. Questa differenza di regime sanzionatorio non trova una spiegazione ragionevole nella diversa natura fiscale degli importi cui fanno riferimento le due norme, perche' al di la' di un'analisi della natura fiscale dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute effettuate quale sostituto d'imposta, a dare prova e sostanza decisiva al fatto che le due situazioni sono sovrapponibili e identiche sotto il profilo del disvalore penale e' proprio la struttura degli artt. 10 bis e 10 ter. Infatti l'art. 10 ter si limita a richiamare, sia quanto a presupposti di operativita' in relazione alla soglia di punibilita', che quanto alla pena, l'art. 10 bis, con una valutazione di assoluta equivalenza delle due condotte che e' gia' stata, quindi, operata dal legislatore. Ma con una valutazione di assoluta equivalenza che torna ad essere perfetta per le condotte successive al 17 settembre 2011. Con l'effetto che, senza una parificazione anche per le condotte precedenti a quella data, tra il tenore dell'art. 10 bis e quello dell'art. 10 ter come modificato con riferimento proprio alla soglia di punibilita' dalla citata sentenza n. 80 del 2014, si avrebbe una disparita' temporanea e transitoria per la quale non vi e' alcuna giustificazione.