P.Q.M. Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e l'art. 159 c.p. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrarieta' all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10 bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti anche per importi inferiori a 103.291,38 euro. Ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia integralmente notificata e comunicata alle parti e che sia altresi' notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Dispone la sospensione del procedimento. Milano, 30 gennaio 2015 Il giudice: Banci Buonamici