P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 Legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Provvedendo d'ufficio, 
    Ritenuta la rilevanza ai fini del procedimento e la non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
9 legge 67/2014, nei termini e per le ragioni di cui in parte motiva,
in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonche' all'art. 117  Cost
in relazione al parametro interposto  costituito  dall'art.  6  della
Convenzione  per  la  Salvaguardia  dei  Diritti  dell'Uomo  e  delle
Liberta' Fondamentali, ratificata con legge 848/1955, 
    Sospende il corso del presente procedimento; 
    Ordina l'immediata trasmissione  dei  relativi  atti  alla  Corte
costituzionale; 
    Ordina che la Cancelleria  notifichi  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Ordina altresi' che l'ordinanza sia comunicata al Presidente  del
Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. 
    Manda altresi' alla cancelleria per la notificazione del presente
provvedimento, nelle forme di rito, alla parte privata interessata  e
al suo difensore, e per la comunicazione al Pubblico Ministero. 
    In La Spezia, all'esito della Camera di consiglio del 22  gennaio
2015. 
 
                 Il Giudice dell'Esecuzione: Pavich