P.Q.M. Visto l'art. 23 Legge 11 marzo 1953, n. 87, Provvedendo d'ufficio, Ritenuta la rilevanza ai fini del procedimento e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 legge 67/2014, nei termini e per le ragioni di cui in parte motiva, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonche' all'art. 117 Cost in relazione al parametro interposto costituito dall'art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' Fondamentali, ratificata con legge 848/1955, Sospende il corso del presente procedimento; Ordina l'immediata trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale; Ordina che la Cancelleria notifichi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina altresi' che l'ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Manda altresi' alla cancelleria per la notificazione del presente provvedimento, nelle forme di rito, alla parte privata interessata e al suo difensore, e per la comunicazione al Pubblico Ministero. In La Spezia, all'esito della Camera di consiglio del 22 gennaio 2015. Il Giudice dell'Esecuzione: Pavich