P. Q. M. Il Tribunale Ordinario di Torino, in funzione di Giudice del lavoro; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, avuto riguardo altresi' agli artt. 1 e 2 della direttiva del Consiglio UE 2000/78/CE del 27 novembre 2000. Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai legali delle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni qui ordinate, alla Corte costituzionale. Torino, addi' 25 febbraio 2015. Il Giudice: Ciocchetti