P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Ordinario di Torino,  in  funzione  di  Giudice  del
lavoro; 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 44 e 45,  della  legge
24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli artt.  3  e  117  della
Costituzione,  avuto  riguardo  altresi'  agli  artt.  1  e  2  della
direttiva del Consiglio UE 2000/78/CE del 27 novembre 2000. 
    Ordina che a cura della Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata ai legali delle parti, al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio  e  la  trasmissione
degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni  qui  ordinate,
alla Corte costituzionale. 
        Torino, addi' 25 febbraio 2015. 
 
                       Il Giudice: Ciocchetti