P. Q. M.
Per i motivi esposti l'intera legge regionale, avente contenuto
omogeneo e recante disposizioni strettamente connesse tra loro, o, in
subordine, gli articoli specificamente indicati e le disposizioni ad
essi collegate debbono essere impugnati dinanzi alla Corte
costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
Per le motivazioni esposte, la disposizione sopra indicata viene
impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127
Cost.
Si conclude pertanto affinche' sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3,
nei sensi sopra esposti, per violazione dell'art. 117, terzo comma,
Cost. e per violazione dell'art. 120 Cost.
Roma, 25 maggio 2015
Avvocato dello Stato: Enrico De Giovanni