P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in  sede  consultiva,  Sezione  Prima,  non
definitivamente  pronunciando  sul  ricorso  straordinario  come   in
epigrafe proposto: 
        1) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale della norma di cui  all'art.
1, commi 1, 2 e 3, del d.l. 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito  con
modifiche in legge 11 agosto 2014, n. 114,  nella  parte  in  cui  la
medesima, abrogando l'art. 16 del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  503,  dispone  al  31  ottobre  2014  la  cessazione   del
trattenimento in servizio oltre il  limite  di  eta'  degli  avvocati
dello Stato e, subordinatamente, nella parte in cui non fissa la data
di cessazione del trattenimento in servizio per  gli  avvocati  dello
Stato al 31 dicembre 2015, cosi come previsto per  i  magistrati,  in
riferimento agli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione. 
        2) dispone la sospensione del richiesto  parere  sul  ricorso
straordinario al Presidente della  Repubblica  e  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone altresi' che a cura della segreteria  della  Sezione,  il
presente provvedimento sia notificato al  ricorrente,  all'Avvocatura
Generale  dello  Stato,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
 
                      Il Presidente: Barbagallo 
 
 
                        L'estensorere: Zelger 
 
 
                      Il segretario: Allegrini