P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede consultiva, Sezione Prima, non definitivamente pronunciando sul ricorso straordinario come in epigrafe proposto: 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche in legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui la medesima, abrogando l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dispone al 31 ottobre 2014 la cessazione del trattenimento in servizio oltre il limite di eta' degli avvocati dello Stato e, subordinatamente, nella parte in cui non fissa la data di cessazione del trattenimento in servizio per gli avvocati dello Stato al 31 dicembre 2015, cosi come previsto per i magistrati, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione. 2) dispone la sospensione del richiesto parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone altresi' che a cura della segreteria della Sezione, il presente provvedimento sia notificato al ricorrente, all'Avvocatura Generale dello Stato, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il Presidente: Barbagallo L'estensorere: Zelger Il segretario: Allegrini