P.Q.M. Il Giudice del Lavoro di Como, 1. visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge n. 689/1981 per violazione dell'art. 117 comma 1 Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU; 2. visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge n. 689/1981 per violazione dell'art. 3 Cost.; 3. dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; 4. manda alla Cancelleria perche' la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Como, 27 marzo 2015 Il Giudice del lavoro: Tomasi