P.Q.M. 
 
    Il Giudice del Lavoro di Como, 
      1. visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge  n.  87/1953,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1 legge n. 689/1981 per violazione dell'art.
117 comma 1 Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU; 
      2. visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge  n.  87/1953,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1 legge n. 689/1981 per violazione dell'art.
3 Cost.; 
      3. dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio; 
      4. manda alla Cancelleria perche'  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei  Deputati
e del Senato della Repubblica. 
          Como, 27 marzo 2015 
 
                    Il Giudice del lavoro: Tomasi