P.Q.M. 
 
    Visti gli artt.:  134  Cost.,  1  della  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Dichiara rilevanti - nei termini di cui in parte motiva -  e  non
manifestamente infondate le questioni di costituzionalita'  dell'art.
1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  in  riferimento
agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 136 Cost. 
    Sospende il giudizio ed  ordina  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio  dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati. 
        Perugia, 15 aprile 2015 
 
              Il Giudice unico: Fulvio Maria Longavita 
 
    Depositata in Segreteria il 22 aprile 2015.