P.Q.M. Visti gli artt.: 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Dichiara rilevanti - nei termini di cui in parte motiva - e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalita' dell'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 136 Cost. Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Perugia, 15 aprile 2015 Il Giudice unico: Fulvio Maria Longavita Depositata in Segreteria il 22 aprile 2015.