P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
illegittimita' costituzionale dell'art.  4  del  d.lgs.  31  dicembre
1992, n. 546 («disposizioni sul  processo  tributario  in  413»)  per
contrasto con gli artt. 24 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che
le  commissioni  tributarie  provinciali  siano  competenti  per   le
controversie proposte nei confronti dei concessionari che hanno  sede
nella loro circoscrizione, anche nel caso in cui tale sede appartenga
ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti. 
    Sospende il giudizio in corso promosso da Campanini Enrica. 
    Dispone che la segreteria trasmetta  gli  atti,  unitamente  alla
presente ordinanza, alla Corte costituzionale. 
    Dispone altresi' che la presente ordinanza  sia  notificata  alle
parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'  comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cremona, addi' 10 novembre 2014 
 
                 Il Presidente estensore: Vacchiano