P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 («disposizioni sul processo tributario in 413») per contrasto con gli artt. 24 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che le commissioni tributarie provinciali siano competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari che hanno sede nella loro circoscrizione, anche nel caso in cui tale sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti. Sospende il giudizio in corso promosso da Campanini Enrica. Dispone che la segreteria trasmetta gli atti, unitamente alla presente ordinanza, alla Corte costituzionale. Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cremona, addi' 10 novembre 2014 Il Presidente estensore: Vacchiano