IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  452  del  2014,  proposto   da:   Iftra   S.r.l.,
rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Massimiliano   Bellavista,   con
domicilio eletto presso lo  studio  del  medesimo,  in  Trieste,  Via
Milano n. 17; 
    Contro Regione Friuli Venezia Giulia, non costituita;  Comune  di
Udine, non costituito; per l'annullamento parziale 
        1) del decreto  n.  1491  dd.  4  agosto  2014,  emanato  dal
Servizio   tutela   da   inquinamento   atmosferico,   acustico    ed
elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed  energia  della
Regione FVG, nelle parti in cui: 
a) all'articolo 2 prescrive alla Societa'  ricorrente,  per  la  post
gestione  trentennale  dell'impianto,   il   rilascio   di   garanzie
finanziarie, a favore della stessa  Amministrazione  resistente,  per
l'importo di € 4.878.450,00; 
b) all'articolo 5 impone, anche la chiusura definitiva dell'impianto,
il pagamento della tariffa prevista dall'ARPA, per  i  controlli  che
saranno effettuati dalla stessa agenzia; 
        2) del decreto del Presidente della Regione FVG dd. 11 agosto
2005, n. 0266/Pres.,  nella  parte  in  cui  (artt.  4  e  8  nonche'
l'allegata tabella A) disciplina delle modalita' di determinazione  e
di calcolo delle garanzie finanziarie previste dal D.lgs. n. 36/2003; 
        3) di ogni altro atto presupposto, antecedente,  susseguente,
esecutivo, confermativo o  connesso  al  procedimento  amministrativo
principale; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica  del  giorno  13  maggio  2015  la
dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per  le  parti  i  difensori
come specificato nel verbale; 
    1.1. L'articolo 14, comma 1, D.lgs. n. 36/2003 stabilisce che «La
garanzia per l'attivazione e la gestione operativa  della  discarica,
comprese le  procedure  di  chiusura,  assicura  l'adempimento  delle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per
una somma commisurata alla capacita' autorizzata della  discarica  ed
alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4.  In  caso
di  autorizzazione  per  lotti   della   discarica,   come   previsto
dall'articolo 10, comma 3,  la  garanzia  puo'  essere  prestata  per
lotti.». 
    1.2. L'articolo 5, comma 1, lettera 1, L.R. Friuli Venezia Giulia
n. 30/1987 (recante "Norme regionali  relative  allo  smaltimento  di
rifiuti"), cosi' come modificato dall'articolo 3, comma 1, LR. F.V.G.
n.  13/1998,  attribuisce  alla  Regione  la   determinazione   delle
«garanzie finanziarie per coprire i  costi  di  eventuali  interventi
conseguenti  alla  non  corretta  gestione   dell'impianto,   nonche'
necessari al recupero dell'area interessata, ferma restando - ove  ne
ricorrano i presupposti - la responsabilita' per danno ambientale». 
    1.3. Gli articoli 4 e 8, unitamente all'allegata Tabella  A,  del
Regolamento  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  approvato  con
D.P.Reg. 11 agosto 2005 n. 0266/Pres., fissano  i  parametri  per  la
determinazione delle garanzie  di  cui  all'articolo  5  L.R.  F.V.G.
30/1987. 
    2.1. La societa' ricorrente, Ifim S.r.l., e' stata autorizzata  a
gestire un impianto di smaltimento  di  rifiuti  nel  territorio  del
Comune di Udine, definitivamente chiuso nell'agosto 2014. 
    2.2. Essa impugna avanti  a  questo  Tribunale  il  provvedimento
regionale n. 1491/2014 nella parte  in  cui  stabilisce  la  garanzia
finanziaria per la post gestione trentennale dell'impianto  medesimo,
di cui all'articolo  14  comma  1,  D.lgs.  n.  36/2003;  nonche'  il
Regolamento  regionale  n.  266/2005  nella  parte  in  cui  fissa  i
parametri di quantificazione della suvvista garanzia finanziaria. 
    2.3. Tra i motivi di impugnazione specificatamente dedotti  dalla
societa' ricorrente vi e' la contrarieta' dell'articolo 5,  comma  1,
lettera 1, L.R. Friuli Venezia Giulia n.  30/1987  all'articolo  117,
comma 2, lettera s),  e  comma  4,  Cost.,  con  conseguenti  effetti
invalidanti sugli atti impugnati. 
    3.1. Il Collegio reputa che  la  questione  di  costituzionalita'
sollevata da parte ricorrente sia rilevante,  avendo  ad  oggetto  la
disposizione   attributiva   del   potere   (quello   regolamentare),
esercitato  con  il  Regolamento  regionale  e  con  il   conseguente
provvedimento attuativo,  della  cui  prospettata  illegittimita'  si
discute nel presente giudizio. 
    3.2.1.  Il  ragionamento  deve,  invero,  muovere  dalla  tesi  -
prevalente -per cui,  essendo  il  regolamento  un  atto  formalmente
amministrativo,  ancorche'  sostanzialmente   normativo,   deve,   in
ossequio  al  principio  di  legalita',  trovare  fondamento  in  una
previsione di rango primario che crei in capo ad un soggetto pubblico
(nel caso di specie, la Regione) il relativo potere.  D'altro  canto,
anche a voler valorizzare il dato sostanziale della natura  normativa
del potere esercitato, si giunge alla medesima conclusione in ragione
del criterio gerarchico che regola il rapporto tra la fonte  primaria
(legge) e la fonte secondaria (regolamento). Deve altresi' precisarsi
che, sempre secondo l'opinione prevalente, la  disposizione  fondante
il potere regolamentare non puo' essere rinvenuta nell'articolo  117,
comma VI, Cost., che ha  esclusivamente  funzioni  di  riparto  delle
competenze. 
    3.2.2. Ne consegue che, laddove venisse accertata  la  denunciata
violazione del parametro costituzionale indicato al punto 2.3. e  per
l'effetto  l'articolo  5  L.R.  F.V.G.  n.  30/1987,  in  parte  qua,
annullato con effetto travolgente rispetto  ai  rapporti  non  ancora
esauriti, quale per l'appunto quello oggetto del  giudizio  avanti  a
questo Giudice, verrebbe meno  la  norma  in  forza  della  quale  il
Regolamento regionale n. 266/2005 e' stato emanato. 
    3.2.3. A  cascata  verrebbe  meno  il  fondamento  normativo  del
contenuto  del  provvedimento  regionale  di  quantificazione   della
garanzia  dovuta  dalla  societa'  ricorrente,  non  risultando  piu'
previsti da alcuna norma i criteri di calcolo in concreto utilizzati. 
    4.1.1. Il Collegio osserva, inoltre, come la suesposta  questione
di costituzionalita' non appaia manifestamente infondata,  alla  luce
della giurisprudenza della Corte costituzionale. 
    4.1.2. Tanto e' vero che essa ha gia' formato  oggetto  di  altro
rinvio da parte  di  questo  Giudice:  in  quel  caso,  tuttavia,  la
questione era stata sollevata d'ufficio, mentre  in  questo  caso  si
tratta di specifico motivo di impugnazione dedotto dalla ricorrente. 
    4.2.1. Invero, con sentenza n. 67/2014, pronunciata in  relazione
all'articolo 22  L.R.  Puglia  n.  39/2006,  che  pure  attribuiva  a
successivo atto regolamentare regionale  la  determinazione,  in  via
transitoria, dei criteri di quantificazione della garanzia di cui  si
discute, la Corte costituzionale ha chiarito come la previsione debba
essere  ricondotta  alla  materia  della  «tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema», che l'articolo 117, II  comma,  lettera  s),  Cost.
attribuisce alla potesta' legislativa statale di tipo  esclusivo.  Ne
consegue che, giusta quanto dispone il  VI  comma  dell'articolo  117
Cost., e fatte salve le ipotesi  di  specifica  delega  alle  singole
Regioni, spetta sempre allo Stato l'esercizio  del  correlato  potere
regolamentare. 
    4.2.2.  In  particolare,  la  Consulta,  con   riferimento   alla
disciplina del trattamento dei rifiuti, ha  avuto  modo  di  spiegare
come competa allo Stato la fissazione di livelli di  tutela  uniformi
su tutto il territorio nazionale, e tra questi, delle garanzie che  i
gestori di discariche, indipendentemente  dalla  loro  localizzazione
sul territorio nazionale, devono prestare all'Amministrazione  tenuta
alla vigilanza su  di  esse  nella  fase  di  gestione  e  in  quella
successiva alla chiusura. Con la conseguenza che la  legge  regionale
che viceversa attragga a se'  (ovvero  ad  atto  normativo  di  rango
subordinato)  la  disciplina   della   fattispecie   deve   ritenersi
incostituzionale   per   violazione    del    suindicato    parametro
costituzionale. 
    4.3.1. Ora, e' ben vero che la Regione Friuli Venezia. Giulia,  a
differenza della Regione Puglia, e' regione  ad  autonomia  speciale.
Nondimeno, a parere di questo Giudice, la circostanza non sarebbe  di
per se' sola idonea a mutare il suesaminato quadro di riferimento,  e
un tanto per un duplice ordine di ragioni. 
    4.3.2.  In  primo  luogo,  perche'  la  «tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema» non rientra tra le materie che gli articoli  4  e  5
dello Statuto  regionale  attribuiscono  alla  potesta'  legislativa,
rispettivamente, esclusiva e concorrente della Regione, sicche' -  in
assenza di  espressa  deroga  -  rimane  valida  l'attribuzione  alla
potesta'  esclusiva  dello   Stato   stabilita'   in   via   generale
dall'articolo 117, II comma, lettera s), Cost. 
    4.3.3. In secondo luogo, perche' - come  affermato  costantemente
dalla Corte  costituzionale  (si  veda  ad  esempio  la  sentenza  n.
62/2008) - la disciplina statale della gestione dei cicli di  rifiuti
e delle materie ad esso connesse, in quanto  attuazione  di  obblighi
comunitari, e determinazione di livelli essenziali di prestazioni  su
tutto il territorio nazionale, costituisce limite anche alla potesta'
legislativa esclusiva di Regioni e Province autonome, che non possono
pertanto derogarvi o peggiorare il livello di tutela. 
    4.3. Per completezza si precisa che - a quanto consta - non vi e'
stata alcuna delega, ex art. 117, VI comma, prima parte, Cost., dallo
Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia. Diversamente,  infatti,  di
essa se ne sarebbe dato conto nel preambolo del Regolamento regionale
n. 266/2005,  quale,  per  l'appunto  norma  attributiva  del  potere
normativo esercitato, mentre nulla  e'  ivi  affermato  al  riguardo.
Anzi, il preambolo rinvia espressamente alla  disposizione  di  legge
regionale della cui costituzionalita' questo Giudice dubita. 
    5.1.  Va  pertanto  sollevata,  in   quanto   rilevante   e   non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 5, comma 1,  L.R.  F.V.G.  n.  30/1987  in  riferimento
all'articolo 117, comma II, lettera s), e comma VI, Cost. 
    5.2. Il presente giudizio  viene  conseguentemente  sospeso  sino
alla pronuncia  della  Corte  costituzionale  sulla  questione  cosi'
sollevata, disponendosi la immediata trasmissione degli atti di causa
alla Corte stessa.