P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 5, comma 1, L.R. F.V.G. n. 30/1987 per violazione dell'articolo 117, comma II, lettera s), e comma VI, Cost. Sospende il presente giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale. Manda alla Segreteria per i necessari adempimenti. Cosi' deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati: Umberto Zuballi, Presidente; Manuela Sinigoi, Primo Referendario; Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore. Il Presidente: Zuballi L'Estensore: Tagliasacchi