P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Friuli  Venezia
Giulia  (Sezione  Prima)  chiede  che  la  Corte  costituzionale,  in
accoglimento delle censure di cui  alla  presente  ordinanza,  voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 5, comma  1,
L.R. F.V.G. n. 30/1987 per violazione dell'articolo  117,  comma  II,
lettera s), e comma VI, Cost. 
    Sospende il presente giudizio in  attesa  della  decisione  della
Corte costituzionale. 
    Manda alla Segreteria per i necessari adempimenti. 
    Cosi' deciso in Trieste nella camera di consiglio del  giorno  13
maggio 2015 con l'intervento dei magistrati: 
        Umberto Zuballi, Presidente; 
        Manuela Sinigoi, Primo Referendario; 
        Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore. 
 
                       Il Presidente: Zuballi 
 
 
                                            L'Estensore: Tagliasacchi