P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante, e non manifestamente infondata, con riguardo agli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, nel suo complesso, o, in subordine, nella parte in cui prevede che le ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto "non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi", nonche', eventualmente, nella parte in cui prevede che "La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile"; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, 4 maggio 2015 Il Giudice: Conte