P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Dichiara rilevante, e non manifestamente infondata, con  riguardo
agli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117 della Costituzione, la questione
di legittimita' costituzionale dell'art.  5,  comma  8,  del  D.L.  6
luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, nel  suo
complesso, o, in subordine, nella parte in cui prevede che  le  ferie
maturate e non godute alla cessazione del rapporto "non  danno  luogo
in  nessun  caso  alla  corresponsione   di   trattamenti   economici
sostitutivi", nonche', eventualmente, nella parte in cui prevede  che
"La violazione della presente disposizione,  oltre  a  comportare  il
recupero   delle   somme   indebitamente   erogate,   e'   fonte   di
responsabilita'  disciplinare  ed  amministrativa  per  il  dirigente
responsabile"; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri,  e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
      Roma, 4 maggio 2015 
 
                          Il Giudice: Conte