P. Q. M. 
 
    Visti gli art. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.152  delle   Disposizioni   di
attuazione del codice di procedura civile - come modificato dall'art.
38, comma 1, lett.  b),  n.  2,  del  d.l.  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni nella legge 15  luglio  2011,  n.  111,
nella parte in cui prevede «A tale fine la parte ricorrente,  a  pena
di inammissibilita' del ricorso, formula apposita  dichiarazione  del
valore  della  prestazione  dedotta  in   giudizio,   quantificandone
l'importo nelle conclusioni  dell'atto  introduttivo»,  in  relazione
agli artt. 3 e 117 della Costituzione; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata  alle  parti  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei  Deputati  e
del Senato della Repubblica; 
    Sospende il giudizio in corso. 
    Cosi' deciso in esito all'udienza del 3 marzo 2015 
    Depositata in cancelleria il 6 marzo 2015. 
 
                       Il Presidente: Pietrini