P.Q.M. Alla luce di quanto sopra esposto e dedotto, si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli articoli 5 e 7 della legge regionale dell'Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, pubblicata nel BUR n. 51 del 9 giugno 2015, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1911, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)». Si deposita determinazione del 24 luglio 2015 della Presidenza del Consiglio dei ministri di proposizione del ricorso, nonche' l'allegata relazione della P.C.M. Roma, 30 luglio 2015 L'Avvocato dello Stato: Grasso