P.Q.M. 
 
    Alla  luce  di  quanto  sopra  esposto  e  dedotto,  si  conclude
affinche'  sia  dichiarata  l'illegittimita'   costituzionale   degli
articoli 5 e 7 della legge regionale dell'Abruzzo 8 giugno  2015,  n.
12, pubblicata nel BUR n. 51 del 9 giugno  2015,  recante  «Modifiche
alla legge regionale 11 agosto 1911, n. 28 (Norme  per  la  riduzione
del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su  opere  e
costruzioni in zone sismiche)». 
    Si deposita determinazione del 24 luglio  2015  della  Presidenza
del Consiglio dei  ministri  di  proposizione  del  ricorso,  nonche'
l'allegata relazione della P.C.M. 
 
      Roma, 30 luglio 2015 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Grasso