P. Q. M. 
 
    Il Tribunale, visti gli artt. 134 Cost., 23 legge 11  marzo  1953
n. 87; 
    Ritenuta rilevante, ammissibile e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38,  primo  comma,
disp. att. c.c. nella parte in cui prevede che  «Sono  di  competenza
del tribunale per  i  minorenni  i  provvedimenti  contemplati  dagli
articoli  (Omissis),  330,  (Omissis),  333,  (Omissis),  del  codice
civile», per violazione degli artt. 3, 97, secondo comma e 111  della
Costituzione. 
    Sospende il presente giudizio e  dispone  l'immediata  rimessione
con trasmissione degli atti  alla  Corte  Costituzionale,  unitamente
alla prova delle comunicazioni e notificazioni previste a seguire. 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata alle parti del processo, al Presidente del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei  Deputati
e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Firenze il 5 giugno 2014 dal Tribunale come sopra
composto e riunito in Camera di consiglio. 
 
                  Il Presidente di sezione: PRODOMO