P. Q. M. Il Tribunale, visti gli artt. 134 Cost., 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta rilevante, ammissibile e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, disp. att. c.c. nella parte in cui prevede che «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli (Omissis), 330, (Omissis), 333, (Omissis), del codice civile», per violazione degli artt. 3, 97, secondo comma e 111 della Costituzione. Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata rimessione con trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, unitamente alla prova delle comunicazioni e notificazioni previste a seguire. Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti del processo, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Firenze il 5 giugno 2014 dal Tribunale come sopra composto e riunito in Camera di consiglio. Il Presidente di sezione: PRODOMO