P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia  (Sezione
I), non definitivamente pronunciando sul ricorso,  come  in  epigrafe
proposto, lo respinge parzialmente, nei sensi e nei limiti di cui  in
motivazione. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale del  combinato  disposto  degli  articoli
866, comma 1, 867, comma 3 e 923 del decreto legislativo n.  66/2010,
in relazione all'art. 3 della Costituzione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria della  sezione,  la  presente
sentenza sia notificata alle parti  in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, in merito e in ordine alle spese. 
    Ordina che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall'autorita'
amministrativa. 
    Cosi' deciso in Milano nella camera di consiglio  del  giorno  29
aprile 2015 con l'intervento dei magistrati: 
    Silvia Cattaneo, Presidente FF; 
    Roberto Lombardi, referendario, estensore; 
    Oscar Marongiu, referendario. 
 
                       Il Presidente: Cattaneo 
 
 
                                                L'estensore: Lombardi