P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge parzialmente, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 del decreto legislativo n. 66/2010, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Dispone la sospensione del presente giudizio. Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria della sezione, la presente sentenza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati: Silvia Cattaneo, Presidente FF; Roberto Lombardi, referendario, estensore; Oscar Marongiu, referendario. Il Presidente: Cattaneo L'estensore: Lombardi