P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-ter: 
        a) visti gli artt. 134 Cost., 1 1. cost. 9 febbraio 1948,  n.
1,  e  23  l.  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara  rilevanti  e  non
manifestamente infondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 26, comma 3, del decreto-legge n.  91/2014,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, in relazione  agli
artt. 3, 11, 41, 77 e 117, 1° comma, della  Costituzione,  nonche'  1
del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e 6, paragrafo 3,
del Trattato UE, secondo quanto specificato in motivazione; 
        b) dispone la sospensione del presente giudizio; 
        c) ordina l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, unitamente alla prova delle previste comunicazioni  e
notificazioni; 
        d) ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza
sia notificata alle parti del giudizio e al Presidente del  Consiglio
dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei  Deputati  e
del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nelle camere  di  consiglio  dei  giorni  19
marzo 2015, 8 maggio 2015, con l'intervento dei magistrati: 
        Giuseppe Daniele, Presidente; 
        Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore; 
        Anna Maria Verlengia, Consigliere. 
 
                       Il Presidente: Daniele 
 
 
                        L'Estensore: di Nezza