P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Ter): 
        1) visti gli artt. 134 Cost., 1 L. Cost. 9 febbraio 1948,  n.
1 e 23  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara  rilevanti  e  non
manifestamente infondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 26, comma 3 del decreto legge  n.  91/2014,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, in relazione  agli
articoli 3, 11, 41, 77 e 117, comma 1 della Costituzione, nonche'  1,
Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali  e  6,  paragrafo  3,
Trattato UE secondo quanto specificato in motivazione; 
        2) dispone la sospensione del presente giudizio; 
        3) ordina l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
Costituzionale, unitamente alla prova delle previste comunicazioni  e
notificazioni; 
        4) ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza
sia notificata alle parti del giudizio e al Presidente del  Consiglio
dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei  Deputati  e
del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nelle Camere  di  Consiglio  dei  giorni  19
marzo 2015 e 8 maggio 2015, con l'intervento dei magistrati: 
        Giuseppe Daniele, Presidente; 
        Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore; 
        Anna Maria Verlengia, Consigliere. 
 
                       Il Presidente: Daniele 
 
 
                                             L'Estensore: Francavilla