P.Q.M. 
 
    Letto l'art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87, solleva  di  ufficio  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma  2,  del
codice  di  procedura  penale,  nella  parte  in  cui   non   prevede
l'incompatibilita'  alla   funzione   di   trattazione   dell'udienza
preliminare per il giudice  che, avendo ravvisato,  nel  corso  della
stessa udienza preliminare, un fatto diverso  da  quello  contestato,
abbia invitato il  P.M.  a  procedere,  nei  confronti  dello  stesso
imputato  e  per   il   medesimo   fatto   storico,   alla   modifica
dell'imputazione ed  il  P.M.  abbia  a  tanto  aderito,  perche'  in
contrasto con gli artt.  3,  24  e  111  della  Costituzione  e,  per
l'effetto, dispone l'immediata trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, l'ordinanza di trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale sia  notificata  alle  parti  in
causa,  al  Pubblico  Ministero,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Si da' atto che viene data lettura del provvedimento ai  presenti
ex art. 148, comma 5, c.p.p. 
    Dispone l'allegazione della  presente  ordinanza  al  verbale  di
udienza. 
      Napoli, 10 luglio 2015 
 
                            Il GUP: Gallo