P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Ter); 
    visti gli artt. 134 Cost., 1 L. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e  23
legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e  non  manifestamente
infondate le questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  26,
comma 3 del  decreto-legge  n.  91/2014,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge n. 116/2014, in relazione agli articoli 3,
11, 41, 77 e 117, comma 1 della Costituzione, nonche'  1,  Protocollo
Addizionale n. 1 alla Convenzione per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali e 6, paragrafo 3, Trattato UE
secondo quanto specificato in motivazione; 
    dispone la sospensione del presente giudizio; 
    ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, unitamente alla prova delle previste comunicazioni  e
notificazioni; 
    ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio  dei
ministri e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nelle camere  di  consiglio  dei  giorni  19
marzo 2015, 8 maggio 2015, con l'intervento dei magistrati: 
        Giuseppe Daniele, Presidente; 
        Michelangelo Francavilla, Consigliere; 
        Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore. 
 
                       Il Presidente: Daniele 
 
 
                                               L'Estensore: Verlengia