P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/90, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti dello stesso alla Corte Costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati. Perugia, 31 luglio 2015. Il Giudice: d'Andria