P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; 
    Solleva questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  73,
comma 1, D.P.R. n. 309/90, per contrasto con gli artt. 3 e  27  della
Costituzione; 
    Sospende il giudizio in corso e  dispone  la  trasmissione  degli
atti dello stesso alla Corte Costituzionale; 
    Ordina che la presente ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata  al
Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente  della  Camera
dei Deputati. 
        Perugia, 31 luglio 2015. 
 
                        Il Giudice: d'Andria