P.Q.M. 
 
    La Corte di appello di Milano, 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; 
    Solleva questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2
della  legge  2  agosto  2008,  n.  130,  con  cui   viene   ordinata
l'esecuzione del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, come
modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13  dicembre  2007
(TFUE), nella parte che impone di applicare la  disposizione  di  cui
all'art. 325 ยงยง  1  e  2  TFUE  dalla  quale  -  nell'interpretazione
fornitane dalla Corte di Giustizia nella sentenza in  data  8.9.2015,
causa C -  105/14,  Taricco  -  discende  l'obbligo  per  il  giudice
nazionale di disapplicare gli artt. 160 ultimo comma  e  161  secondo
comma c.p. in presenza delle  circostanze  indicate  nella  sentenza,
anche se dalla disapplicazione  discendano  effetti  sfavorevoli  per
l'imputato, per il prolungamento  del  termine  di  prescrizione,  in
ragione del contrasto di tale norma con  l'art.  25,  secondo  comma,
Cost. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la  presente
ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  ed  al   Pubblico
Ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei  ministri,  e  che
sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Milano, 18 settembre 2015 
 
                        Il Presidente: Maiga 
 
 
                  I consiglieri: Scarlini - Locurto