P. Q. M. 
 
    Il Tribunale, visti gli articoli 134 Cost. e 23,. n. 87/1953; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, nei termini di cui in motivazione, degli
articoli 309, comma 8, e 127, comma 6, c.p.p. nella parte in cui  non
consentono che il procedimento per il riesame delle misure  cautelari
si svolga, su richiesta dell'indagato o del ricorrente,  nelle  forme
della pubblica udienza. 
    Sospende il presente procedimento. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati. 
    Cosi' deciso in Lecce il 16 giugno 2015 
 
                    Il Presidente Est.: Piccinno