P. Q. M.
Visti gli articoli 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 c.p.
Sospende l'emarginato processo a carico di Papi Leonardo ed i
termini di prescrizione dei delitti in esame. Dispone la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale e, per l'effetto ordina che, a
cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al
Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
Forli', 23 settembre 2014
Il giudice: Dioguardi