P. Q. M. Visti gli articoli 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 c.p. Sospende l'emarginato processo a carico di Papi Leonardo ed i termini di prescrizione dei delitti in esame. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, per l'effetto ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Forli', 23 settembre 2014 Il giudice: Dioguardi