P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 c.p. 
    Sospende l'emarginato processo a carico di  Papi  Leonardo  ed  i
termini di prescrizione dei delitti in esame. Dispone la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale e, per l'effetto ordina  che,  a
cura della Cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al
Presidente del Consiglio dei ministri  ed  ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
      Forli', 23 settembre 2014 
 
                        Il giudice: Dioguardi