UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO 
 
    Il Giudice di  pace  di  Grosseto,  dott.  Adriano  Simonetti  ha
pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile sotto il n.  613
Reg. gen. Aff. Cont. dell'anno 2015 promossa da studio Fabio  Massimo
S.r.l., con sede in Roma, in persona del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Francesco  Carchedi  ed
elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Roma, ricorrente
Provincia  di  Grosseto,  in  persona  del  presidente  pro  tempore,
amministrazione opposta. 
    Oggetto:  ricorso  in  opposizione   ad   un   provvedimento   di
irrogazione di una sanzione amministrativa. 
    Conclusioni: come da verbale di causa. 
 
                              In Fatto 
 
    Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui  all'art.  22
della legge n. 689/1981  e  ss.mm.,  e'  stata  proposta  opposizione
avverso una verbalizzazione della provincia di Grosseto, con la quale
e' stata contestata alla societa' in incolpazione, quale proprietaria
del veicolo tg. EP863MR, la violazione dell'art. 126-bis del  c.d.s.,
perche', senza giustificato e  documentato  motivo,  non  ottemperava
all'invito di fornire i dati personali e della patente di  guida  del
conducente del predetto  veicolo,  in  quanto  ritenuto  responsabile
della pregressa violazione dell'art. 142, comma 8, del c.d.s., da cui
derivava tale obbligo di informativa. 
    Nel suo ricorso la  parte  opponente  ha  chiesto  l'annullamento
dell'impugnato provvedimento sanzionatorio «in quanto causato  da  un
errore non dipendente per dolo o colpa della ricorrente ma  dell'ente
accertatore, laddove viene dato atto che  dalla  violazione  suddetta
consegue la sanzione: nessuna». 
    Deduce, invece, l'Amministrazione che «correttamente nel  verbale
viene riportato che la violazione dell'art. 142 comma 8 non  comporta
sanzione accessoria in quanto cosi'  determinato  dal  CDS»,  poiche'
«nel rigo immediatamente successivo a quello sopramenzionato si legge
chiaramente: la violazione comporta la decurtazione  di  n.  3  (tre)
punti sulla patente di guida ai sensi dell'art. 126-bis del CDS». 
    All'udienza del 1° ottobre 2015, alla presenza delle  parti,  che
insistevano nell'accoglimento delle  rispettive  richieste  formulate
nei loro atti, il giudice si riservava la  decisione  nel  merito  di
quanto dalle stesse prospettato, ritenendo pregiudiziale, nel caso de
quo, che  via  valutata  la  ipotizzabile  incostituzionalita'  della
violazione prevista dal contestato art. 126-bis, comma  2,  del  CDS,
con riguardo all'art. 3 della Costituzione, disponendo, pertanto, con
la presente ordinanza di sollevare presso la  Consulta  la  questione
per i seguenti motivi. 
 
                   Sulla rilevanza della questione 
 
    Nel caso dedotto in giudizio, il collegamento giuridico, e non di
mero  fatto,  tra   la   res   giudicanda   e   la   norma   ritenuta
incostituzionale, appare del tutto evidente. 
    Ove, infatti, si ritenesse che l'art. 126-bis, comma 2,  inserito
nel  nuovo  codice  della  strada  dall'art.  2,   comma   164,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  24  novembre  2006,  n.  286,   fosse   conforme   alla
Costituzione  si  dovrebbe  riconoscere  la  validita'  del   verbale
impugnato e,  all'esito  sfavorevole  per  l'opponente  in  giudizio,
condannare  quest'ultimo  al  pagamento  della  sanzione   pecuniaria
amministrativa per l'importo di complessivi € 286,00, come  richiesto
nel verbale di contravvenzione della Polizia  provinciale,  emesso  a
seguito  della  accertata  mancata   comunicazione   da   parte   del
ricorrente, nella sua qualita' di proprietario del veicolo, dei  dati
del conducente che era alla guida  del  predetto  mezzo,  oggetto  di
rilevazione elettronica di un eccesso di velocita',  ai  sensi  dell'
art. 142, comma 8, del CDS,  dalla  cui  violazione  consegue,  oltre
all'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa di €  168,00,
anche la decurtazione di n.  3  punti  dalla  patente  di  guida  del
responsabile della predetta infrazione. 
    Sul punto rileva il Giudicante come per  la  violazione  prevista
dall'art. 126-bis, comma 2, del CDS, il trasgressore sia  «ammesso  a
pagare», ai sensi dell'art. 202 del predetto CDS, una somma pari  «al
minimo» fissato per tale norma, il cui importo e'  cosi'  uguale  per
tutti  gli  illeciti  ad  essa  propedeutici  e,  quindi,   non   sia
proporzionato alla gravita' della  pregressa  violazione  principale,
con   riferimento,   soprattutto,   alle   «sanzioni   amministrative
accessorie» ad essa conseguenti. 
    L'obbligo, infatti, di segnalazione  all'organo  di  Polizia  dei
dati del conducente responsabile di un'accertata infrazione  stradale
ha come  sua  prevalente  finalita'  l'applicazione  a  carico  dello
stesso, in via cautelare, delle «sanzioni accessorie» previste  dalla
predetta norma violata, tra  cui  la  decurtazione  dei  punti  dalla
patente, secondo quanto indicato nella «tabella dei punteggi previsti
all'art. 126-bis», in cui vengono individuate n.  90  violazioni  del
codice della strada per le quali sussiste l'obbligo di  fornire  tale
informativa  all'Autorita'  di  polizia,  ai  sensi,   appunto,   del
richiamato art. 126-bis del CDS. 
    In particolare sono soprattutto  le  violazioni  per  eccesso  di
velocita',  accertate  elettronicamente  a  distanza  con  postazioni
mobili (autovelox), quelle che, per esperienza diretta  dello  stesso
Giudicante in ragione del suo Ufficio, risultano essere contestate in
loco delle polizie municipali operanti anche su  strade  extraurbane,
in cio' legittimate dalla giurisprudenza della Suprema  Corte  (Cass.
sent. n. 3671 del 15 marzo 2001). 
    Sulla base dei numerosi verbali  oggetto  di  opposizione  presso
questo suo Ufficio Giudiziario, risulta che, proprio nel tratto della
via statale «Aurelia», di cui all'impugnato verbale, da Capalbio fino
a Follonica, le  predette  P.M.  e  la  Polizia  locale  di  Grosseto
solitamente svolgono puntualmente la loro attivita' di  controllo,  a
mezzo di postazioni mobili situate nelle piazzuole di sosta lungo  la
menzionata «consolare»,  procedendo  alla  rilevazione  a  carico  di
automobilisti di passaggio dell'infrazione di eccesso di velocita'. 
    Come dichiarato dagli agenti nei loro verbali, il  cui  contenuto
ha valore di fede privilegiata ai sensi  dell'art.  2700  c.c.,  tale
operazione viene effettuata tramite l'autovelox in loro  dotazione  e
posto sotto il diretto controllo, di  cui  e'  stato  preventivamente
verificato la perfetta funzionalita', posizionandolo in  ottemperanza
alla prescrizione  del  comma  6-bis  dell'art.  142  del  CDS.  («le
postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento  della
velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili»)  e
dell'art. 345 del regolamento stradale («le apparecchiature... devono
essere gestite direttamente dagli organi  di  polizia  stradale...  e
devono  essere  nella  disponibilita'  degli  stessi»,  fissando  «la
velocita'  del  veicolo  in  un  dato  momento  in  modo  chiaro   ed
accertabile, tutelando la riservatezza dell' utente»). 
    Le sanzioni amministrative relativi agli illeciti  per  accertato
eccesso di velocita' risultano essere state graduate dal legislatore,
in applicazione dell'art. 2 della legge delega 13 giugno 1991, n. 191
e  dell'art.  195  del  CDS,  con  riferimento   alla   gravita'   (e
pericolosita') delle singole infrazioni, per cui  quella  piu'  soft,
riguardante la violazione del comma 7 dell'art. 142 (superamento fino
a 10 kmh il  limite  pro  tempore),  soggiace  solo  all'obbligo  del
pagamento di una somma, determinata, in misura ridotta, in E.41,  con
esclusione  di  ulteriori  sanzioni  accessorie  (e,  quindi,  nessun
obbligo di comunicazione a carico del verbalizzato), mentre quella di
massima pericolosita' stabilita dal comma 9-bis dello stesso art. 142
(sforamento di oltre 60 kmh il limite vigente) viene  punita  con  E.
828, e, soprattutto, con la «sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi», nonche' con
la decurtazione di n. 10 punti dalla patente di guida  a  carico  del
conducente. 
    Peraltro tali sanzioni accessorie possono essere applicate  dagli
Organi  di  polizia  solo  in  caso  di  identificazione  dell'autore
dell'infrazione, che,  ove  non  sia  oggetto  di  una  contestazione
immediata della  stessa  da  parte  degli  agenti,  resta  del  tutto
impunito relativamente all'adozione nei suoi confronti delle predette
misure cautelari, le cui invasive conseguenze restano cosi' eluse,  a
seguito dell'omessa comunicazione dei dati  del  conducente,  la  cui
inosservanza comporta unicamente la sanzione pecuniaria «standard» di
eguale (minimale) importo prevista dal comma 2 dell'art. 126-bis  del
CDS, con riferimento all'art. 202 dello stesso CDS. 
    Considerato, tra l'altro, che le infrazioni stradali provocate da
eccessi  di  velocita',  con  particolare  riguardo   agli   illeciti
disciplinati dai commi 9 e  9-bis  dell'art.  142  del  c.d.s.,  sono
generalmente riconducibili ad auto di grossa  cilindrata,  in  quanto
potenzialmente idonee a  raggiungere  velocita'  molto  piu'  elevate
rispetto ai veicoli di categoria inferiore,  e'  verosimile  ritenere
che i proprietari di tali veicoli, secondo anche i  protocolli  degli
agenti  del  fisco,  siano  presuntivamente  di   livello   economico
medio/alto e, quindi, in grado di onorare senza troppe difficolta' la
sanzione  per  l'omessa  comunicazione  dei   dati   del   conducente
relativamente ai verbali per eccesso di velocita' a loro carico. 
    Sotto tale aspetto la definizione in termini  solamente  monetari
della predetta sanzione sembrerebbe assimilabile proprio ad una sorta
di sanatoria parafiscale, di cui beneficiano, tra l'altro, in  misura
consistente le casse degli enti impositori, tenuto conto  del  numero
rilevante di verbali dagli stessi emessi a carico dei proprietari dei
veicoli che non comunicano i dati del conducente,  per  gli  illeciti
stradali di cui si sia reso responsabile. 
    Per  di  piu'  la  sanzione  pecuniaria   prevista   per   questo
comportamento omissivo,  considerato  il  suo  importo  fisso,  e'  a
beneficio di abbia maggiori risorse  economiche,  che  in  virtu'  di
questa suo  status  e'  in  grado  di  non  subire  un  significativo
pregiudizio dal suo pagamento ed, inoltre, grazie a questo anonimato,
gli si consente di evitare l'applicazione a suo  carico  di  invasive
«sanzioni  accessorie»,  pure  se  inerenti  a  gravi  e   pericolose
violazioni del codice della strada. 
    Ne consegue, gia' sotto questo profilo, un'evidente disparita' di
trattamento tra i  soggetti  destinatari  dell'obbligo  di  pagamento
della sanzione in contestazione, poiche' le conseguenze economiche di
tale esborso assumono un diverso grado di  documento  e,  quindi,  di
valore afflittivo, in relazione alla cifra  di  reddito  di  cui  sia
titolare il singolo verbalizzato, per cui e' evidente che le  persone
piu' ricche ne patiscono meno l'incidenza, e cio' potrebbe essere  in
contrasto non solo con i  fondamentali  principi  di  eguaglianza  di
tutti i cittadini «davanti alla legge», stabiliti dall' art. 3  della
Costituzione, ma anche con l'art. 53  della  legge,  laddove  non  si
tiene conto della loro diversa «capacita' contributiva». 
    Considerato,  inoltre,  che  la  sanzione   stabilita   dall'art.
126-bis, e' da ritenersi ormai accessoria a quella principale che  ne
costituisce il necessario presupposto (la stessa Corte costituzionale
nella sua sentenza n. 27 del 2005 fa dipendere  la  decurtazione  dei
punti dalla definizione del procedimento di opposizione al verbale di
contravvenzione relativo  alla  violazione  originaria),  sembrerebbe
equo ragguagliare l'importo preteso per omessa comunicazione dei dati
del guidatore alla specifica pregressa infrazione di cui il guidatore
si sia reso responsabile, graduandone  l'ammontare  proporzionalmente
alla gravita' dell'accentato pregresso  illecito,  per  cui  l'autore
dell'eccesso di velocita' stabilito dal comma  8  dell'art.  142  del
c.d.s., come nel caso  all'esame  dell'odierno  Giudicante,  dovrebbe
corrispondere una somma almeno uguale a quella  comminatagli  con  la
sanzione originaria, destinata ad aumentare con  lo  stesso  criterio
per quelle piu' gravi di cui ai commi 9 e 9-bis del predetto art. 142
del c.d.s.. 
    Rilevato,  altresi',   come   il   legislatore,   almeno   quello
originario, abbia dato risalto nella «determinazioni  della  sanzione
amministrativa pecuniaria» proprio  alla  «gravita'  dell'infrazione»
(cfr. art. 195, n. 2, del CDS  in  cui  si  da'  rilievo  anche  alle
«condizioni economiche» del trasgressore), appare singolare che  tale
aspetto non sia stato valutato in sede  di  emanazione  del  comma  2
dell'art. 126-bis, per effetto del quale viene punito sempre  con  lo
stesso importo l'omessa comunicazione dei dati del  conducente  siano
essi relativi  all'autore  di  un  abusivo  utilizzo  di  uno  stallo
riservato ai  disabili  -  peraltro  sanzionata  tale  infrazione  in
maniera molto soft con solo 2 punti, del tutto non corrispondente  al
grave pregiudizio arrecato al disabile - che al responsabile  di  una
circolazione contromano in corrispondenze delle curve  ovvero  di  un
eccesso di velocita' di rilevante entita'  (10  punti  e  sospensione
della patente). 
    Tutto cio' appare in contrasto con i principi di eguaglianza  dei
cittadini davanti alla legge, di  cui  al  richiamata  art.  3  della
Costituzione, in quanto per effetto del pagamento della  sanzione  in
eguale importo, applicata in misura ridotta per effetto dell'art. 202
del CDS a seguito  della  contestata  infrazione  dell'art.  126-bis,
comma 2, del predetto CDS, risulta maggiormente  penalizzato  proprio
chi ha commesso un'infrazione di  minore  impatto  sociale,  rispetto
all'automobilista responsabile di violazioni stradali piu' gravi, cui
conseguono invasive «sanzioni  amministrative  accessorie»,  ritenute
efficace deterrente per limitarne l'incidenza e la diffusione.