Ricorso n. 1 depositato il 12 gennaio 2016 della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del  Presidente
pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura  Generale
dello         Stato         (c.f.          80224030587;          pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000) ed elettivamente
domiciliata presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro Regione Abruzzo, in persona  del  Presidente  pro  tempore
della Giunta Regionale dott. Luciano D'Alfonso, con sede in  l'Aquila
(cap. 67100), Palazzo I. Silone Via Leonardo  da  Vinci,  6,  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1  e  2
della legge della regione Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38,  pubblicata
nel BUR n. 121 del 6 novembre 2015, recante  "Istituzione  del  Parco
Naturale  Regionale  Costa  dei  Trabocchi  e  modifiche  alla  legge
regionale 21 giugno 1996, n. 38  (Legge-quadro  sulle  aree  protette
della  Regione  Abruzzo  per   l'Appennino   Parco   d'Europa)",   e,
conseguentemente,  dei  successivi  articoli  da  3  a  12,   escluso
l'articolo 11, della medesima legge regionale. 
    La legge regionale in epigrafe concerne l'istituzione  del  Parco
Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e reca altresi' modifiche alla
legge regionale 21  giugno  1996,  n.  38  (Legge-quadro  sulle  aree
protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa). 
    Tale legge, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,  e'
censurabile, per i motivi di seguito specificati, relativamente  alle
disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1 e 2, ed  articolo  2,
ed al loro combinato disposto, che  risultano  in  contrasto  con  la
legge quadro in materia di aree protette n. 394/1991 e,  quindi,  con
l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione,  violando  altresi'
l'articolo 118, comma 2, della Costituzione. 
    Ed invero, dopo aver istituito, con l'art. 1, comma 1,  il  parco
naturale regionale «Costa  dei  Trabocchi»,  la  legge  regionale  in
esame, con il medesimo articolo, al comma 2,  classifica  detta  area
come «Parco naturale regionale», ai sensi dell'art. 2, comma 2, delle
legge quadro sulle aree protette  6  dicembre  1991,  n.  394  (oltre
all'art. 9, comma 1, della L.R. 38/1996). 
    Il  successivo  articolo  2,  comma  1,  che  individua  le  aree
interessate, dispone che «il Parco e' composto  dal  tratto  di  mare
prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino e di Rocca  San
Giovanni a partire dalla linea di costa fino a sei  miglia  marine  a
partire dai rispettivi limiti nord e sud lungo la  costa  secondo  le
coordinate dei vertici stabilite dal comma 2». 
    Dunque, l'area protetta di nuova istituzione interessa -  secondo
le coordinate riportate all'art. 2, comma 2, della legge  in  esame -
unicamente il territorio marino (per tale intendendosi appunto quello
entro le sei miglia dalla costa), configurandosi a tutti gli effetti,
sebbene denominata "parco naturale regionale",  come  un'area  marina
protetta. Solo tale tipologia di area protetta, la cui istituzione e'
regolamentata ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge n.  394/91,
puo' interessare zone di mare e la fascia demaniale  della  costa  ad
esse prospicienti. 
    L'articolo 2, comma 2, della legge  394/1991  stabilisce  infatti
che i parchi naturali regionali sono costituiti  da  aree  terrestri,
fluviali,  lacuali  e,  solo  eventualmente,  da   tratti   di   mare
prospicienti  la  costa -  da  intendersi  come  possibili   limitate
estensioni della parte terrestre,  fluviale  o  lacuale -  di  valore
naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di  una  o
piu' regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti
naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed  artistici  e  dalle
tradizioni culturali delle popolazioni locali. 
    E' dunque evidente che la norma regionale in esame  eccede  dalla
competenza regionale, considerato che l'istituzione di aree  protette
interessanti gli ambienti marini rientra nell'ambito delle competenze
riservate allo  Stato.  Esse,  infatti,  introdotte  nella  normativa
italiana dal Titolo V - (Riserve marine) - della  legge  31  dicembre
1982, n. 979 recante «Disposizioni per la difesa del mare», a seguito
delle modifiche normative intervenute, (L. 394/91, L. 537/93,  d.lgs.
112/98 e L. 426/98) sono attualmente istituite,  sulla  base  di  una
espressa  previsione  di  legge,  previa   istruttoria   tecnica   di
valutazione concernente gli appositi studi conoscitivi  di  carattere
ambientale e socio economico, con decreto del Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare,  d'intesa  con  la  Regione
interessata e previo parere della Conferenza Unificata (art. 26). 
    L'articolo 19 della stessa  L.  394/1991  definisce  la  gestione
delle aree protette marine, disponendo che  il  raggiungimento  delle
finalita' istitutive di ciascuna area protetta marina  e'  assicurato
attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. 
    D'altra parte il gia' citato Titolo III - Aree naturali  protette
regionali - della legge 394/91, delinea e definisce,  negli  articoli
dal 22 ai 28 le norme istitutive delle stesse; tali disposizioni  non
contemplano alcun riferimento e/o statuizione relativi al  territorio
marino, riferendosi anzi piu' propriamente all'ambito terrestre. 
    La norma regionale, quindi, istituisce un'area protetta  con  una
denominazione,  una  strumentazione  gestionale  e  di   salvaguardia
relativi a un parco regionale terrestre, perimetrando, invece,  quale
zona da proteggere, un'area marina, assumendo ed esercitando  in  tal
modo competenze che la legge non riserva alla Regione. 
    Che cio' sia in contrasto con  le  vigenti  norme  costituzionali
risulta chiaramente non solo dal tenore dell'art. 117, secondo comma,
Cost., che affida allo  Stato  la  competenza  legislativa  esclusiva
nell'ambito in questione, ma anche dal successivo art.  118,  secondo
comma, Cost., in base al quale «i Comuni, le  Province  e  le  Citta'
metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie  e  di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze». Tale  disposizione,  infatti,  anche  se  esplicitamente
riferita solo alle competenze degli enti  territoriali  minori,  pone
chiaramente il principio secondo il quale la  competenza  legislativa
circa  l'allocazione  delle  funzioni  amministrative  dipende  dalla
competenza legislativa nel settore di volta in volta considerato. 
    Le menzionate disposizioni della  legge  della  Regione  Abruzzo,
dunque, violano  i  parametri  sopra  indicati  nella  parte  in  cui
pretendono  di  esercitare -  direttamente  mediante  la   normazione
primaria - una funzione amministrativa: a) ricadente  in  un  settore
materiale,  quale  la  tutela  dell'ambiente,  che  non  spetta  alla
competenza legislativa regionale; b) assegnata in via esplicita dalla
legge statale alla competenza dell'amministrazione centrale  (decreto
del Ministro dell'Ambiente). In tale modo, dunque, in  un  ambito  di
competenza esclusiva  statale,  la  legge  regionale  si  arroga  una
competenza che la legge non assegna alla Regione. 
    Alla luce di quanto sopra evidenziato, il richiamo operato  dalla
norma regionale de qua all'articolo 2,  comma  2,  della  legge  394,
risulta assolutamente erroneo e comunque fuorviante, in quanto  detto
articolo non comprende tra le aree protette di istituzione  regionale
(parchi  naturali  regionali)  le  aree  marine,  ma  solo  le   aree
terrestri,  fluviali  e  lacuali,  dovendosi,  senza  dubbio  alcuno,
intendere l'espressione «ed eventualmente tratti di mare prospicienti
la costa» come possibili limitate estensioni della  parte  terrestre,
fluviale o lacuale. 
    Conseguenza della illegittimita' costituzionale degli articoli  1
e  2  della  legge  regionale,  e'  altresi'   l'illegittimita'   dei
successivi articoli della legge, con esclusione dell'articolo 11, che
sono volti a dettare disciplina  di  dettaglio  dell'istituito  Parco
regionale. Risultano, in particolare,  contradditori,  rispetto  alla
perimetrazione esclusivamente marina individuata, i riferimenti  alla
tutela dell'ambiente terrestre (art. 2, comma 4 e art. 3,  comma  1),
cosi' come la previsione del Piano e del Regolamento del Parco e  del
Piano pluriennale economico e sociale (artt. 6 e 7) e il rimando alle
norme di salvaguardia previste dalla legge regionale n. 38/1996 (art.
9): contenuti e  strumenti  di  gestione  che  ineriscono  ai  parchi
terrestri e che dunque non possono trovare applicazione  per  un'area
protetta marina. 
    Per tutto quanto sopra rappresentato, le citate norme della legge
regionale in esame, dettando previsioni in  pieno  contrasto  con  la
normativa quadro, ed in particolare con gli articoli 18  e  19  della
legge n.  394/91  che  definiscono  in  modo  chiaro  e  puntuale  il
distinguo di competenze in tema di istituzione di aree  protette  tra
lo  Stato  e  le  Regioni,  presentano  profili   di   illegittimita'
costituzionale per violazione dell'articolo 117, secondo comma,  lett
s). 
    Inoltre, considerato che, come stabilito dall'art.  118,  secondo
comma,  Cost.,  la  competenza  legislativa  circa  l'allocazione  di
funzioni amministrative  dipende  dalla  competenza  legislativa  nel
settore di volta in  volta  considerato,  le  disposizioni  in  esame
violano il precetto costituzionale nella parte in cui si  riferiscono
a funzioni amministrative  ricadenti  in  settori,  quale  la  tutela
dell'ambiente (117, secondo comma, lett. s) Cost.), che non  spettano
alla competenza legislativa regionale.