P.Q.M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Rimette gli atti di causa alla Corte costituzionale, affinche' la stessa voglia esaminare la costituzionalita' dell'art. 161 e 163 codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell'atto introduttivo del giudizio penale, quantomeno nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e alla stregua dei parametri di cui agli articoli 2, 3, 21, 24, 111, 117 Cost., 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici, 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali nei termini indicati e argomentati nella parte motiva. Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria: gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; la presente ordinanza sia comunicata al Procuratore della Repubblica di Asti e al Procuratore generale presso la Corte d'appello; la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri; la presente ordinanza sia notificata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Asti, 10 novembre 2015 Il giudice: Corato