P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 legge n. 87/1953; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; 
    Rimette gli atti di causa alla Corte costituzionale, affinche' la
stessa voglia esaminare la  costituzionalita'  dell'art.  161  e  163
codice di procedura penale  nella  parte  in  cui  non  prevedono  la
notifica  personale  dell'atto  introduttivo  del  giudizio   penale,
quantomeno nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il  difensore
d'ufficio e alla stregua dei parametri di cui agli articoli 2, 3, 21,
24, 111, 117 Cost., 14 Patto  internazionale  sui  diritti  civili  e
politici, 6 Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e  delle  liberta'  fondamentali  nei  termini  indicati  e
argomentati nella parte motiva. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone che, a cura della cancelleria: 
    gli   atti   siano   immediatamente    trasmessi    alla    Corte
costituzionale; 
    la  presente  ordinanza  sia  comunicata  al  Procuratore   della
Repubblica  di  Asti  e  al  Procuratore  generale  presso  la  Corte
d'appello; 
    la presente ordinanza sia notificata al Presidente del  Consiglio
dei ministri; 
    la presente ordinanza sia  notificata  ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
    Manda alla cancelleria per quanto di competenza. 
        Asti, 10 novembre 2015 
 
                         Il giudice: Corato