P.Q.M. Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge n. 17/2015 della Provincia Autonoma di Bolzano, con riferimento agli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, e 66, nonche' a tutte le ulteriori disposizioni a queste connesse e correlate, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici. Si deposita l'estratto in originale della delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2016. Roma, 3 marzo 2016 Avvocato dello Stato: Angelo Venturini