P.Q.M. 
 
    Alla luce di quanto  sopra  esposto  si  conclude  affinche'  sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale  della  legge  n.  17/2015
della Provincia Autonoma di Bolzano, con riferimento agli articoli 2,
3, 4, 7, 8, 12, 14, 15,  16,  17,  18,  e  66,  nonche'  a  tutte  le
ulteriori disposizioni a queste connesse e correlate,  per  contrasto
con l'art. 117, secondo comma,  lett.  e),  della  Costituzione,  che
riserva  alla   competenza   esclusiva   dello   Stato   la   materia
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    Si deposita l'estratto in originale della delibera del  Consiglio
dei Ministri del 26 febbraio 2016. 
      Roma, 3 marzo 2016 
 
               Avvocato dello Stato: Angelo Venturini