P. Q. M. 
 
    La Commissione, 
    Visto l'art. 23 della legge 87/1953; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,  rimette
alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale
degli articoli 3 e 4 comma 1, lettera b) numero 3 del d.lgs. 504/1998
e art. 1 comma 66  lettera  b)  della  legge  n.  220  del  2010,  in
relazione agli articoli 3, 53 della Costituzione, nella parte in  cui
vengono interpretati come applicabili ai  centri  di  raccolta  dati,
facendo di questi ultimi dei soggetti  passivi  della  imposta  unica
sulle scommesse, per i motivi esposti in narrativa. 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia
notificata a cura della Segreteria  alle  parti,  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
camere del Parlamento. 
        Rieti, 12 novembre 2015 
 
                        Il Presidente: Gianni 
 
 
                                            Il Giudice est.: Cricenti