P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione Sesta, visto l'art. 23 della legge 11.3.1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010 in riferimento agli articoli 3, 97, 24, 4, 35 della Costituzione. Sospende il giudizio e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese. Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: Bruno Lelli, Presidente; Umberto Maiello, consigliere, estensore; Anna Corrado, primo referendario. Il Presidente: Lelli L'estensore: Maiello