P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale  della  Campania,  sede  di
Napoli, Sezione Sesta, visto l'art. 23 della legge 11.3.1953  n.  87,
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale del  combinato  disposto  degli  articoli
866, comma 1, 867, comma 3 e 923 comma 1 del decreto  legislativo  n.
66/2010  in  riferimento  agli  articoli  3,  97,  24,  4,  35  della
Costituzione. 
    Sospende il giudizio e dispone che gli atti siano trasmessi  alla
Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti ed al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' comunicata ai presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, in merito e in ordine alle spese. 
    Ordina che la  presente  ordinanza  sia  eseguita  dall'autorita'
amministrativa. 
 
    Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio  del  giorno  21
ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: 
 
    Bruno Lelli, Presidente; 
    Umberto Maiello, consigliere, estensore; 
        Anna Corrado, primo referendario. 
 
                        Il Presidente: Lelli 
 
 
                                                 L'estensore: Maiello