COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO Sezione IV La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sezione IV, composta da: Antonio De Lorenzi, Presidente; Leopoldo Fogal, Giudice; Massimo De Bortoli, Giudice; Visti gli atti del procedimento n. 857/15 riguardante il ricorso presentato da Moras Franco - assistito dai difensori dott. comm. Guido Gasparini Berlingieri, avv. Massimiliano Leonetti', dott. comm. Marco De Marchis - avverso la cartella di pagamento comunicata in data 29 maggio 2015, ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Treviso e ad Equitalia Nord S.p.a., agente della riscossione e rilevato che Moras Franco, con lo stesso ricorso, ha chiesto la sospensione della cartella impugnata ai sensi dell'articolo 47, decreto legislativo n. 546/92, Osserva quanto segue All'udienza del 12 gennaio 2016 questa commissione decideva sulla istanza di sospensione riservandosi di provvedere sulle spese della fase cautelare, provvedimento previsto dall'articolo 15, II comma quater decreto legislativo n. 546/92 come recentemente modificato dal decreto legislativo n. 156/2015. La riserva veniva assunta perche' questa commissione dubita della legittimita' costituzionale dell'articolo 15, II comma quater citato, come modificato dal decreto legislativo n. 546/92, per violazione dell'articolo 76 Cost. In particolare, ritiene che la disposizione normativa che estende la condanna alle spese anche alla fase cautelare sia viziata dall'eccesso di delega. La legge delega 11 marzo 2014 n. 23 all'articolo 10 stabilisce i principi e criteri direttivi ai quali deve attenersi il Governo nel legiferare in materia di revisione del contenzioso tributario. Per quanto riguarda, in particolare, le spese del giudizio, l'articolo 10, lettera b), n. 11 testualmente prevede "l'individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del Giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca". La legge delegata ha puntualmente osservato detta indicazione modificando l'articolo 15, decreto legislativo n. 546/92 che pone, oggi, piu' stringenti limiti alla compensazione delle spese. Ma, osserva la commissione, la previsione della condanna alle spese nella fase cautelare non puo' ritenersi coerente con la ratio della legge delega che nulla prevede sul punto. Pur tenendo presenti i principi elaborati dalla Corte costituzionale in materia (per tutte, la sentenza n. 47/2014), non pare che il silenzio del legislatore delegante sul punto legittimi l'introduzione di una norma, quale quella che e' qui censurata, che non rappresenta ne' un coerente sviluppo logico ne' un ragionevole completamento dei principi e criteri posti dal delegante. Occorre, infatti, considerare che: l'articolo 10, della legge delega prevede soltanto di dare maggior rigore al principio della condanna alle spese in caso di soccombenza nel giudizio e, nemmeno implicitamente, allude alle spese della fase cautelare; l'ordinanza cautelare non e' impugnabile nemmeno per cio' che riguarda le spese, in palese contrasto con il "rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente" che il legislatore delegante ha posto come uno degli obiettivi della delega (articolo 10, I comma, legge n. 23/2014); la condanna alle spese della fase cautelare non e' immediatamente esecutiva, diversamente da quanto dispone l'articolo 669 septies codice civile (al quale pare essersi ispirata la norma che si censura), con la conseguenza che la condanna alle spese non puo' avere, di fatto, alcun effetto deterrente sulla proposizione della istanza cautelare e nessun giovamento, quindi, all'"incremento della funzionalita' della giurisdizione tributaria" di cui al I comma, lettera b) dell'articolo 10 della legge delega. La commissione, considerato che la decisione che deve prendere sulle spese nella fase cautelare non puo' essere assunta indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale prospettata che risulta, percio', rilevante. Ritenendo che la stessa questione non sia, alla luce delle considerazioni svolte, manifestamente infondata.