P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11
marzo 1953, n. 87;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis ord. pen. comma
2-quater, lettera a) e lettera c), nella parte in cui consente
all'amministrazione penitenziaria di adottare, tra le misure di
elevata sicurezza interna ed esterna volte a prevenire contatti del
detenuto in regime differenziato con l'organizzazione criminale di
appartenenza o di attuale riferimento, il divieto di ricevere
dall'esterno e di spedire all'esterno libri e riviste a stampa, per
violazione degli articoli 15, 21, 33, 34 e 117 comma 1 Cost. (nella
parte in cui recepisce l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955 n.
848, anche nell'interpretazione a sua volta fornita dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo di «trattamento inumano o degradante»,
e l'art. 8 della medesima Convenzione).
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di
trasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa ed al
pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Spoleto, 26 aprile 2016
Il Magistrato di sorveglianza: Fabio Gianfilippi