P. Q. M. 
 
    Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 516 c.p.p., in  relazione  agli
articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione,  nella  parte  in
cui non prevede la facolta' dell'imputato di  richiedere  al  giudice
del dibattimento  l'applicazione  di  pena,  a  norma  dell'art.  444
c.p.p.,   relativamente   al   fatto   diverso   emerso   nel   corso
dell'istruzione  dibattimentale,   che   forma   oggetto   di   nuova
contestazione; 
    Sospende il procedimento in corso nei  confronti  degli  imputati
Damiani Giovanni e Pastorelli Maria Concetta; 
    Dispone che la presente ordinanza - letta alle parti nel pubblico
dibattimento  -  sia  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e sia comunicata al Presidente del Senato  della  Repubblica
ed al Presidente della Camera dei deputati; 
    Ordina l'immediata trasmissione  degli  atti  del  processo  alla
Corte  costituzionale  con  la  prova  delle  avvenute  notifiche   e
comunicazioni di cui sopra. 
        Torino, addi' 24 febbraio 2016. 
 
                       La Presidente: Maffiodo 
 
 
                                        Il giudice estensore: Reynaud