P. Q. M. Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 516 c.p.p., in relazione agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena, a norma dell'art. 444 c.p.p., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto di nuova contestazione; Sospende il procedimento in corso nei confronti degli imputati Damiani Giovanni e Pastorelli Maria Concetta; Dispone che la presente ordinanza - letta alle parti nel pubblico dibattimento - sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; Ordina l'immediata trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale con la prova delle avvenute notifiche e comunicazioni di cui sopra. Torino, addi' 24 febbraio 2016. La Presidente: Maffiodo Il giudice estensore: Reynaud