TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione lavoro
Il giudice dott. Tullio Perillo, letti gli atti e i documenti
della causa iscritta al n. 698/2016 RGL pendente tra Franco Michele,
Mazzarol Domenico Giorgio, Locatelli Giovanni, Villa Vladimiro
Rodolfo, Colombini Maurizio Alfredo, Bertolini Armando e Lombardo
Enrico, ricorrenti - Abogado Alessandro Milani - e INPS - Istituto
nazionale della previdenza sociale, resistente - Avvocato Rocco M.
Cama, sciogliendo la riserva assunta in data 27 aprile 2016 cosi'
rileva.
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro,
depositato in data 25 gennaio 2016, i ricorrenti in epigrafe indicate
hanno convenuto in giudizio INPS chiedendone la condanna, previa
rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1 decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015
convertito in legge 17 luglio 2015, n. 109 nonche' dell'art. 1, comma
483 della legge di stabilita' n. 147 del 2013, a corrispondere loro
quanto maturato per mancata rivalutazione degli importi pensionistici
per il 2012, il 2013 e il 2014.
Si e' ritualmente costituito in giudizio INPS contestando in
fatto e in diritto l'avversario ricorso.
Tutti i ricorrenti sono titolari di pensione e nel presente
giudizio si dolgono del fatto che, pur dopo la sentenza della Corte
costituzionale n. 70/15 di cui si parlera' ampiamente nel prosieguo,
il legislatore, intervenuto a disciplinare la materia, non
riconosceva loro, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione sul
trattamento pensionistico (salvo che per talune fasce e comunque in
misura inferiore alla normativa che sarebbe stata applicabile per
effetto della declaratoria di incostituzionalita').
La normativa sopravvenuta, ad avviso dei ricorrenti, e' del pari
da considerare incostituzionale.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Devono preliminarmente essere respinte le eccezioni di nullita'
del ricorso per omessa esposizione e mancata specificazione dei fatti
costitutivi del diritto, argomentata da INPS sul presupposto che i
ricorrenti avrebbero omesso di indicare l'ammontare delle pensioni di
cui sono titolari e di conseguenza la misura di incidenza su tali
pensioni della normativa di cui invocano l'incostituzionalita'.
Si osserva, difatti, che nel presente giudizio e' innanzitutto
pacifico e documentale che i ricorrenti sono tutti titolari di
pensione a carico di INPS; tantomeno e' contestato che ciascuno dei
ricorrenti sia titolare di un trattamento pensionistico variamente
inciso dalle conseguenze collegate al decreto-legge n. 65/2015.
Pertanto, escluso che il ricorso possa essere dichiarato nullo in
quanto contenente gli elementi essenziali dell'editio actionis, deve
altresi' ravvisarsi la rilevanza della questione di costituzionalita'
di cui al prosieguo nell'ambito del presente giudizio.
Difatti, dalla semplice lettura dei documenti versati in atti dai
ricorrenti (ed in particolare la comunicazione di accreditamento
della pensione per i mesi di novembre e dicembre 2011, gennaio 2012,
gennaio 2013, gennaio 2014, gennaio 2015 e agosto 2015 oltre che i
CUD di ciascuno dei pensionati) emerge che ciascuno degli istanti, in
forza delle previsioni del decreto-legge n. 65/2015, non ha ricevuto
che una parte (se non addirittura nulla per i titolari di un
trattamento pensionistico superiore a sei volte il minimo), della
rivalutazione che, a seguito alla sentenza della Corte costituzionale
n. 70/2015, avrebbe dovuto ricevere in applicazione della normativa
conseguentemente applicabile (Legge n. 448/1998).
Inoltre il procuratore dei ricorrenti, su ordinanza del
giudicante, ha depositato nota difensiva (non contestata da INPS) ove
e' stata dettagliata la posizione di ciascun ricorrente nei seguenti
termini:
Franco Michele, titolare di pensione n. 12515095, percepiva
nel novembre 2011 una pensione lorda pari ad € 2.383,59, pertanto
rientra nella fascia di reddito superiore a cinque volte ed inferiore
a sei volte la pensione minima Inps;
Mazzarol Domenico Giorgio, titolare di pensione n. 10361576,
percepiva nel novembre 2011 una pensione lorda pari ad € 1.823,22,
pertanto rientra nella fascia di reddito superiore a tre volte ed
inferiore a quattro volte la pensione minima Inps;
Locatelli Giovanni, titolare di pensione n. 11035633,
percepiva nel novembre 2011 una pensione lorda pari ad € 1.752,29,
pertanto rientra nella fascia di reddito superiore a tre volte
inferiore a quattro volte la pensione minima Inps;
Villa Vladimiro Rodolfo, titolare di pensione n. 11080802,
percepiva nel novembre 2011 una pensione lorda pari ad € 3.130,00,
pertanto rientra nella fascia di reddito superiore a sei volte ed
inferiore a sette volte la pensione minima Inps;
Colombini Maurizio Alfredo, titolare di pensione n. 10087268,
percepiva nel novembre 2011 una pensione lorda pari ad € 3.521,69,
pertanto rientra nella fascia di reddito superiore a sette volte ed
inferiore a otto volte la pensione minima Inps;
Bertolini Armando, titolare di pensione n. 11079642,
percepiva nel novembre 2011 una pensione lorda pari ad € 3.148,00,
pertanto rientra nella fascia di reddito superiore a sei volte
inferiore a sette volte la pensione minima Inps;
Lombardo Enrico, titolare di pensione n. 10268757, percepiva
nel novembre 2011 una pensione lorda pari ad € 2.097,92, pertanto
rientra nella fascia di reddito superiore a quattro volte ed
inferiore a cinque volte la pensione minima Inps.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La vicenda per cui e' causa puo' essere cosi' sintetizzata:
l'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201/2011, convertito
con modificazioni in legge n. 214/2011, aveva previsto che la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici disciplinata
dall'art. 34, comma 1, legge n. 448/1998, per gli anni 2012 e 2013,
fosse riconosciuta, nella misura del 100%, per i soli trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento
minimo INPS;
con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 la Corte costituzionale
ha dichiarato l'incostituzionalita', per violazione degli articoli 3,
36, primo comma, e 38, secondo comma, Costituzione, dell'art. 24,
comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con
modificazioni, dall'art. 1,comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.
214), nella parte in cui prevede che, in considerazione della
contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici, ai sensi dell'art. 34, comma 1, della
legge n. 448 del 1998, e' riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013,
nella misura del 100 per cento, esclusivamente ai trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento
minimo INPS;
in conseguenza di tale sentenza, veniva emanato il
decreto-legge n. 65/2015, convertito in legge n. 109/2015, che ha
modificato il comma 25 dell'art. 24 del citato decreto-legge n.
201/2011 nei seguenti termini:
La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 , relativa agli anni 2012 e 2013, e'
riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque
volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
Ebbene, ad avviso del giudicante l'intervento normativo in
commento (ferma la rilevanza della questione per quanto detto sul
merito della vicenda) ed oggetto di specifica censura da parte dei
ricorrenti, si presta ai seguenti (plurimi) profili di
incostituzionalita', ad avviso del remittente non manifestamente
infondati.
1) Sulla violazione dell'art. 136 Costituzione.
Il primo profilo concerne, ad avviso del giudicante, la
violazione che il legislatore ha posto in essere rispetto alle
previsioni dell'art. 136 Costituzione (a mente del quale, come noto,
allorquando la Corte dichiara l'illegittimita' costituzionale di una
norma di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione) per come interpretata
dalla giurisprudenza della stessa Consulta.
E' difatti principio consolidato che: L'efficacia delle sentenze
dichiarative della illegittimita' costituzionale di una norma
incontra il limite dei rapporti esauriti in modo definitivo ed
irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi
comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il
consolidamento del rapporto, mentre si estende a tutti gli altri
rapporti. Pertanto, la inoperativita' della norma processuale
dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale
nella Gazzetta Ufficiale, va affermata con riguardo sia ad atti
processuali successivi, sia ad atti processuali compiuti in
precedenza, ma la cui validita' ed efficacia sia ancora oggetto di
sindacato dopo la predetta sentenza. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, nella parte
in cui, con riferimento alla notificazione dell'atto di appello,
aveva ritenuto applicabili l'art. 149 codice di procedura civile e
l'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nel
testo risultante dalla parziale dichiarazione di illegittimita'
costituzionale di cui alla sentenza n. 477 del 2002 della Corte
costituzionale, pur essendo la stessa intervenuta successivamente
alla notifica) (ex plurimis Cassazione, n. 9329 del 20 aprile 2010).
La stessa giurisprudenza costituzionale ha negativamente
sindacato quegli interventi legislativi che, a seguito di
declaratoria di incostituzionalita', abbiano sostanzialmente
prolungato la vita della norma dichiarata incostituzionale cosi'
ripristinando l'efficacia delle disposizioni oramai caducate e quindi
gli effetti che erano stati rimossi per effetto della declaratoria di
incostituzionalita' (cfr. sentenza n. 223/1983 e sentenza n.
72/2013).
In particolare, e' stato evidenziato che sulla norma contenuta
nell'art. 136 della Costituzione poggia il contenuto pratico di tutto
il sistema delle garanzie costituzionali, in quanto essa toglie
immediatamente ogni efficacia alla norma illegittima senza
possibilita' di compressioni od incrinature nella sua rigida
applicazione, senza che cio' comporti un esproprio della potesta'
legislativa ma dovendosi evitare che la declaratoria possa risultare
pronunciata inutilmente, come accadrebbe quando una accertata
violazione della Costituzione potesse, in una qualsiasi forma,
inopinatamente riproporsi (cosi' Corte costituzionale, n. 169 del 24
giugno 2015 in motivazione e giurisprudenza ivi richiamata, ove
peraltro non si esclude in senso assoluto che il legislatore possa
riproporre con un nuovo provvedimento anche la stessa volonta'
normativa censurata, seppur si rimarchi la discutibilita' di una tale
ipotesi).
Ebbene, nel caso in esame, se puo' convenirsi che il legislatore
non ha pedissequamente riprodotto la norma dichiarata
incostituzionale con riferimento ai trattamenti pensionistici pari o
inferiori a sei volte il trattamento minimo (prevedendo un meccanismo
di rivalutazione sul quale si ritornera' nel prosieguo) cio' senza
dubbio si e' invece verificato con riferimento ai trattamenti
superiori a sei volte il trattamento minimo (situazione che vede
coinvolti tre degli odierni ricorrenti).
Difatti, per tale categoria di pensionati, per i quali nessun
meccanismo di rivalutazione operava prima della sentenza n. 70/2015
per gli anni 2012-2013, la situazione e' rimasta del tutto invariata
anche dopo l'introduzione del decreto-legge n. 65/2015.
Cio' e' particolarmente rilevante con riferimento a quanto gia'
statuito nella citata sentenza n. 70/2015 ove la Consulta (senza
limitare la valutazione alle sole pensioni di entita' modesta ma con
riferimento anche ai trattamenti di valore piu' cospicuo) evidenziava
che l'art. 24, comma 25 decreto-legge n. 201 citato fosse da
considerarsi eccentrico rispetto ai precedenti interventi normativi
sul medesimo tema, sia in quanto incideva sui trattamenti
pensionistici di importo meno elevato sia (e cio' a prescindere
dall'ammontare della pensione) per la durata biennale della
sospensione a fronte di quella annuale attuata in precedenza dal
legislatore (spesso poi con meccanismi di recupero introdotti negli
anni successivi).
Difatti, anche per le pensioni di maggiore consistenza, la
sospensione del meccanismo perequativo potrebbe comportare una
privazione di quei necessari strumenti di difesa in relazione ai
mutamenti del potere di acquisto della moneta (cfr. Corte
costituzionale, n. 316/2010).
Ne' d'altra parte e' dato rinvenire nel provvedimento in questa
sede censurato alcuna indicazione delle ragioni che, in qualche modo,
giustifichino, per gli importi superiori a sei volte il minimo, il
permanere del divieto di rivalutazione per una durata cosi'
significativa.
Soprattutto in considerazione del fatto che la stessa Corte
costituzionale, nella sentenza n. 70 citata, ha evidenziato come gli
interventi piu' significativi posti in essere dal legislatore sulla
tematica in commento erano coincisi con interventi rilevanti sul
sistema pensionistico che, in qualche modo, giustificavano scelte
radicali per garantire la sostenibilita' di quest'ultimo, imponendo
un maggiore sacrificio ai pensionati titolari di trattamenti
cospicui.
Cio' in funzione del principio di solidarieta' interno al sistema
pensionistico stesso, ove e' senza dubbio comprensibile e, entro
certi limiti, condivisibile, che il legislatore, per garantire la
stabilita' del sistema pensionistico, soprattutto in fasi
particolarmente delicate quali quelle degli interventi normativi di
riforma, richieda un sacrificio a talune fasce di pensionati in
un'ottica generale solidaristica e di garanzia del sistema di cui
questi ultimi sono comunque partecipi.
Tuttavia si osserva fin d'ora (benche' la circostanza verra'
ulteriormente valorizzata con riferimento agli ulteriori profili di
ravvisata illegittimita' costituzionale) che, nella relazione
illustrativa al disegno di legge n. 65/2015, il legislatore non ha
certamente ponderato tali aspetti ma semplicemente evocato, da un
lato, le necessita' di bilancio che giustificavano l'intervento del
2015 e cercato di valorizzare, dall'altro lato, le ragioni
economico-finanziarie che avevano giustificato l'intervento gia' nel
2011.
Nulla invece e' rinvenibile con specifico riferimento ai profili
in commento.
La difesa dell'ente previdenziale convenuto, al riguardo, ha
osservato che il decreto-legge n. 65/2015 e le misure ivi adottate,
si sarebbero rese necessarie, anche alla luce delle previsioni
dell'art. 17, comma 13, legge n. 196/2009, al fine di assumere quelle
iniziative che, tenuto conto dei rilevanti effetti negativi
finanziari della sentenza di illegittimita' costituzionale in
commento, si sarebbero riverberati sul bilancio e sui conti pubblici.
A tale proposito, anche INPS ha richiamato il contenuto della
relazione illustrativa al disegno di legge, ed in particolar modo
valorizzato la necessita' che si contenessero gli effetti della
declaratoria di incostituzionalita' a pena, diversamente, di porre
l'Italia nella condizione di non rispettare i vincoli di deficit e di
bilancio imposti dalle istituzioni europee nonche' di garantire gli
interventi gia' previsti dal Governo per gli anni a venire.
Ebbene, si osserva che nella stessa relazione si tenta
(evidentemente ex post) di fornire quegli elementi di natura e
puntualizzazione tecnica che nella sentenza n. 70/2015 era stato
evidenziato difettassero nell'originario impianto normativo, ove
venivano genericamente richiamate contingenti situazioni finanziarie
non meglio specificate.
Nondimeno, ammesso e non concesso che il legislatore del 2015
potesse ritenersi facoltizzato a sanare un vizio ravvisabile nelle
scelte legislative del 2011, ritenute dalla Consulta prive di alcun
effettivo fondamento tecnico a giustificazione, resta fermo, ad
avviso del giudicante, che anche nella relazione del 2015 difetta
alcuna valutazione delle ragioni dell'intervento che non sia
giustificata unicamente dalla necessita' di correzione dei conti
pubblici e non gia' con specifico riferimento alle necessita' del
sistema pensionistico.
Cio' e' tanto piu' rilevante, nell'ambito del presente giudizio,
con riferimento alla posizione dei pensionati il cui trattamento sia
superiore a sei volte il minimo, proprio per quanto gia' sopra
evidenziato circa il difetto di alcuna ragione solidaristica alla
base del provvedimento del 2015, essendo quest'ultimo esclusivamente
finalizzato (sia pure nell'ambito della discrezionalita' senza dubbio
in capo al legislatore) ad ottenere un risparmio e non certamente a
garantire la sostenibilita' del sistema pensionistico stesso.
Tale scelta appare ancor piu' incongruente se si considera che la
relazione al DDL 65/15 da' espressamente atto della situazione
dell'economia italiana nel periodo 2007-2014 e, nello specifico,
della riduzione del potere d'acquisto di ampie fasce di lavoratori,
contesto che avrebbe giustificato quindi l'intervento del 2011 al
fine di riaggiustare i conti pubblici.
Risulta, ad avviso del giudicante, ancor piu' palese, quindi, la
violazione delle previsioni dell'art. 136 della Costituzione nel
momento in cui il legislatore, giustamente preoccupandosi della
posizione dei lavoratori, ha totalmente omesso di considerare la
posizione dei pensionati rispetto ai quali analoghe problematiche di
salvaguardia del potere d'acquisto avrebbero dovuto essere valutate e
comunque valorizzate nell'ambito di un intervento normativo che, a
costo di ripetersi, interveniva a seguito di una pronuncia di
incostituzionalita'.
Il vizio da ultimo ravvisato comporta, ad avviso del giudicante,
che la violazione dell'art. 136 della Costituzione in commento
riguardi anche la posizione dei pensionati il cui trattamento sia
pari o inferiore a sei volte (ma superiore a tre volte, giacche' in
tal caso la rivalutazione e' del 100%) il minimo del trattamento
INPS.
Difatti, benche' si sia gia' evidenziato che per tale categoria
il legislatore ha introdotto una rivalutazione (nella misura del 40%
delle pensioni pari o inferiori a quattro volte il trattamento
minimo, nella misura del 20% per quelle pari o inferiori a cinque
volte il trattamento minimo e nella misura del 10% per quelle pari o
inferiori a sei volte il trattamento minimo) resta fermo
l'inadempimento del legislatore alla sentenza n. 70/2015.
Difetta, in particolare, anche per tali pensionati, alcuna forma
di valutazione, nella normativa sopravvenuta ed in questa sede
censurata, di un adeguato giudizio di ponderazione tra le ragioni di
bilancio che senza dubbio hanno indotto l'intervento del legislatore
e il sacrificio delle posizioni giuridiche soggettive (di rango
costituzionale) lese dalla norma del 2011 poi dichiarata
incostituzionale.
Il giudicante osserva che, nel contesto normativo venutasi a
creare a seguito della dichiarazione di incostituzionalita' del
decreto-legge n. 201/2011 e in considerazione del fatto che, in forza
di tale pronuncia, ai pensionati avrebbe dovuto essere riconosciuta
la rivalutazione secondo le previsioni dell'art. 34, comma 1, legge
n. 448/1998, anche ad ammettere che il legislatore potesse introdurre
una norma volta a disciplinare la fattispecie con effetti
retroattivi, sarebbe stato comunque doveroso dare approfonditamente
conto delle ragioni per cui le esigenze di bilancio pubblico
dovessero necessariamente ritenersi prevalenti rispetto al ripristino
delle posizioni giuridiche soggettive pregiudicate dalla norma
dichiarata incostituzionale.
Di tutto cio', al contrario, tanto nella relazione illustrativa
al disegno di legge n. 65/2015 quanto nel successivo decreto-legge
non v'e' traccia alcuna.
Ne' valga invocare la necessita' di rispettare le previsioni
dell'art. 81 Costituzione in forza del quale lo Stato assicura
l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio evocata
da INPS nella propria memoria difensiva.
Difatti, ad accedere alla tesi della necessaria prevalenza di
tale disposizione, si arriverebbe ad una sostanziale vanificazione
degli effetti dell'art. 136 Costituzione, dal momento che il
legislatore si troverebbe sostanzialmente facoltizzato a porre in
essere interventi normativi pregiudizievoli di posizioni soggettive
di rango costituzionale ben sapendo che, anche ove detti interventi
fossero dichiarati incostituzionali, non avrebbe giammai un obbligo
di rispetto del giudicato costituzionale, potendo sempre invocare le
proprie (a questo punto postulate) necessita' di rispetto degli
equilibri economico-finanziarie introducendo cosi' normative
retroattive cosi' come nel caso di specie e perpetrando di fatto le
violazioni censurate in sede costituzionale.
Si ritiene, pertanto, che in via principale risulti
manifestamente violato il disposto dell'art. 136 Costituzione.
2) Sulla violazione degli articoli 3, 36 e 38 Costituzione.
Per quanto concerne la violazione delle disposizioni
costituzionali in oggetto, ritiene il giudicante che, nel caso di
specie, valgano le medesime ragioni di censura gia' espresse nella
sentenza n. 70/2015.
Va premesso che e' oramai consolidato il principio secondo cui il
meccanismo di rivalutazione delle pensioni, finalizzato a garantire
il potere di acquisto delle somme percepite dai pensionati, impone,
allorquando il legislatore intervenga sospendendo o riducendo la
misura di detta rivalutazione, che il sacrificio richiesto sia
comunque rispettoso dei canoni di ragionevolezza e proporzionalita'
di cui all'art. 36 Costituzione, soprattutto avendo riguardo alle
pensioni di modesta entita' (cosi' Corte costituzionale n. 70/2015 e
giurisprudenza ivi richiamata).
In tale quadro, gli interventi normativi succedutisi nel tempo
sulla tematica in commento sono stati ritenuti dalla Corte
costituzionale legittimi allorquando detto intervento avesse una
durata ragionevole (sostanzialmente annuale) e fosse giustificato
dalle ragioni gia' evidenziate ai paragrafi precedenti ovvero
improntato al rispetto del principio solidaristico piuttosto che a
garantire stabilita' e sostenibilita' dello stesso sistema
pensionistico.
Il decreto-legge n. 65/2015 non risulta rispettoso di tali canoni
interpretativi.
Da un lato, come gia' sopra evidenziato, benche' il legislatore
abbia tentato di fornire una relazione tecnica a giustificare
l'intervento, e' stato totalmente disatteso il principio affermato
nella sentenza n. 70/2015, ove la ragione di censura del previgente
art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201/2011 riguardava l'assenza di
alcun elemento utile a dare conto delle ragioni per cui si fosse
ritenuto di dare prevalenza alle esigenze finanziare sui diritti
oggetto di bilanciamento; si e' gia' visto che anche nella relazione
illustrativa non solo difetta tale valutazione, ma risultano evidenti
elementi di irragionevolezza nella misura in cui il sacrificio
richiesto ai pensionati avviene in un contesto economico-finanziario
di significativa perdita del potere di acquisto di ampie fasce di
lavoratori.
Dall'altro lato, la durata biennale dell'intervento, confermato
per gli anni 2012-2013, del pari oggetto di censura nella sentenza n.
70/2015, non trova adeguata giustificazione e risulta ancor piu'
gravosa per i trattamenti pensionistici nel quadro economico
finanziario sopra descritto, benche' la citata sentenza avesse
rimarcato l'ammissibilita' di interventi di riduzione della
rivalutazione ove temporalmente contenuti, come avvenuto in
precedenza, nel termine annuale.
Pertanto, si ritengono in questa sede violati gli articoli 38
della Costituzione per violazione del principio di adeguatezza del
trattamento pensionistico (lo si ripete, con esclusione dei
trattamenti pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo che
non risultano pregiudicati e comunque estranei al presente giudizio),
dell'art. 36 Costituzione per violazione del principio di
proporzionalita' e del combinato disposto di tali norme in uno con
l'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di
ragionevolezza.
Infine si osserva che, ove le disposizioni del decreto-legge n.
65/2015 venissero ritenute costituzionalmente legittime e, pertanto,
ritenuta non fondata la qui prospettata questione di
costituzionalita', si dovrebbe comunque valutare
l'incostituzionalita' del combinato disposto del decreto-legge n. 65
citato e dell'art. 1, comma 483, legge 27 dicembre 2013, n. 147, che,
come noto, ha previsto per il triennio 2014-2016 una rimodulazione
nell'applicazione della percentuale di perequazione automatica
rispetto alle previsioni della legge n. 448/1998, introducendo un
meccanismo di rivalutazione inversamente proporzionale, salvo che per
le pensioni superiori a sei volte il trattamento minimo, per le
quali, per l'anno 2014, la rivalutazione e' riconosciuta nella misura
del 40% ma con esclusione delle fasce di importo superiori a sei
volte il trattamento minimo.
In tal caso nella stessa sentenza n. 70/2015, seppure
incidentalmente, si era osservato che il blocco (parziale) riguardava
le pensioni piu' elevate ed era comunque limitato a un solo anno, si
rispettava il discrimen fra fasce di importo nel rispetto del
principio di progressivita' e quindi dei valori costituzionali della
proporzionalita' e della adeguatezza.
Gli odierni ricorrenti hanno chiesto che anche tale disposizione
venga dichiarata incostituzionale.
Il giudicante osserva che la norma, in se' considerata, possa
resistere alle censure di incostituzionalita' proprio per i motivi
richiamati nella citata sentenza n. 70/2015.
Nondimeno, ove, come detto, le previsioni del decreto-legge n.
65/2015 fossero ritenute costituzionali, si verrebbe a creare un
meccanismo che, ad avviso del giudicante, si dovrebbe necessariamente
ritenere incostituzionale con riferimento ai trattamenti
pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo, per i
quali il blocco della rivalutazione riguarderebbe addirittura un
triennio (2012, 2013 e 2014).
Ebbene, il legislatore del 2015, nel proprio intervento
retroattivo a seguito della sentenza di incostituzionalita', non ha
minimamente preso in considerazione la gravosita' del proprio
intervento avendo anche riguardo a quanto gia' disposto con la legge
di stabilita' per l'anno 2014, e cio' e' tanto piu' grave nel
contesto economico finanziario piu' volte richiamato.
Risulterebbe quindi ancor piu' palese, in tale quadro, la
violazione degli articoli 3, 36 e 38 Costituzione non solo per la
durata complessiva dell'intervento ma anche per la totale assenza di
alcuna ponderazione da parte del legislatore del sacrificio richiesto
ai pensionati con il trattamento piu' elevato rispetto alle proprie
esigenze di bilancio come gia' sopra evidenziato.
Per tutte le ragioni sovra esposte, visto l'art. 23 legge n.
87/1953.