P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione
degli articoli 136, 3, 36, comma 1 e 38,  comma  2  Costituzione,  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  24,  comma  25,
decreto-legge n. 201/2011, convertito  in  legge  n.  214/2011,  come
modificato dal decreto-legge n. 65/2015, convertito  nella  legge  n.
109/2015, nella parte in cui prevede che: 
        La rivalutazione automatica  dei  trattamenti  pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 , relativa agli anni 2012 e  2013,  e'
riconosciuta: 
          [...]: 
          b)  nella  misura  del  40  per  cento  per i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte  il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento  minimo
INPS  con  riferimento  all'importo   complessivo   dei   trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  quattro  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
          c)  nella  misura  del  20  per  cento  per  i  trattamenti
pensionistici  complessivamente  superiori   a   quattro   volte   il
trattamento minimo  INPS  e  pari  o  inferiori  a  cinque  volte  il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo  complessivo  dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  cinque
volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla
base  di  quanto  previsto  dalla  presente  lettera,  l'aumento   di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato; 
          d)  nella  misura  del  10  per  cento  per  i  trattamenti
pensionistici  complessivamente   superiori   a   cinque   volte   il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo  dei  trattamenti
medesimi. Per le  pensioni  di  importo  superiore  a  sei  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
          e) non e'  riconosciuta  per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi; 
    Subordinatamente,  dichiara  rilevante   e   non   manifestamente
infondata, per violazione degli articoli 3, 36 comma 1 e 38, comma  2
Costituzione,  la  questione  di  legittimita'   costituzionale   del
combinato disposto del decreto-legge n.  65  citato  e  dell'art.  1,
comma 483, legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui prevede
che: 
        Per il triennio 2014-2016  la  rivalutazione  automatica  dei
trattamenti   pensionistici,   secondo   il   meccanismo    stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
riconosciuta: 
          e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e  nella
misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016,  per  i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei  volte  il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo  complessivo  dei
trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014,  non  e'  riconosciuta
con riferimento alle fasce  di  importo  superiori  a  sei  volte  il
trattamento minimo INPS [...]; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, con gli atti e con la  prova  delle  notificazioni  e
delle comunicazioni di cui all'art. 23 legge n. 87 dell'11 marzo 1953
(come prescritto dagli articoli 1 e 2  del  regolamento  della  Corte
costituzionale 16 marzo 1956); 
    Ordina  alla  Cancelleria  che  la   presente   ordinanza   venga
notificata alle  parti  del  presente  giudizio,  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  nonche'  al  Presidente  del  Senato  della
Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati. 
 
      Milano, 30 aprile 2016 
 
                     Il giudice: Tullio Perillo