TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16 giugno 2015, ha pronunciato la seguente ordinanza con ricorso ex art. 702-bis codice di procedura civile le sigg.re Cinzia Batani e Barbara Batani hanno chiesto la restituzione, ex art. 2033 codice civile, rispettivamente dell'importo di euro 38.752,22 e di euro 34,382.04, da esse corrisposte, in qualita' di soci prenotatari di alloggi, alla Societa' edilizia cooperativa Colli in Chianti, deducendo, in particolare: - di avere sottoscritto, rispettivamente in data 24 agosto 2008 e 19 settembre 2005, verbale di prenotazione di una suite nell'ambito dell'intervento denominato Montarioso Suites; - di avere effettuato, in esecuzione degli impegni assunti con la sottoscrizione, versamenti a titolo di acconto e di seconda rata, come del resto riconosciuto per scritto dalla stessa Cooperativa; - di non avere possibilita' di recedere dalla stessa, essendo la facolta' di recesso subordinata al reperimento di nuovo socio sostituto; - di non avere ricevuto la prestazione di garanzie ad opera di controparte, a cio' invece obbligata dal disposto di cui all'art. 2, decreto legislativo n. 122/05, qui applicabile, stante la qualificabilita' della sottoscrizione del verbale di prenotazione alla stregua di preliminare di vendita di immobile da costruire - laddove, invece, l'assegnazione dell'immobile, una volta realizzato, corrisponderebbe alla stipula del definitivo; - di avere pertanto diritto alla restituzione delle somme versate, stante la necessita' di dichiarare la nullita' della prenotazione effettuata. Ritualmente costituitasi, la Cooperativa convenuta ha chiesto il rigetto dell'avversa pretesa, deducendo, in via pregiudiziale, l'incompetenza del giudice adito, in forza della clausola compromissoria contenuta nel propria atto costitutivo e sottoscritta dalle prenotatarie, nonche' l'improcedibilita' dell'azione per mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita; e rilevando, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa, a fronte dell'inapplicabilita' della disciplina speciale invocata. derivante dalla destinazione non residenziale degli immobili prenotati e dalla mancanza, all'epoca della sottoscrizione da parte della sig.ra Barbara Batani, di' una domanda presentata ai competenti uffici per l'ottenimento del permesso di costruire. Preliminarmente, deve rilevarsi l'inapplicabilita', ratione temporis, alla fattispecie in esame della condizione di procedibilita' costituita dal previo tentativo di negoziazione assistita, atteso che, secondo la regola di diritto intertemporale di cui all'art. 3, comma 8, decreto-legge n. 132/14, la predetta condizione opera dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, risalente al 10 novembre 2014 - laddove, invece, l'introduzione della presente causa con il deposito del ricorso e' avvenuta in data 19 novembre 2014: donde, deve farsi luogo al rigetto dell'eccezione di' improcedibilita' dell'azione. Parimenti, sempre in via preliminare, occorre rigettare l'eccezione di' incompetenza dell'Autorita' giudiziaria adita, stante l'inoperativita', nei confronti delle odierne ricorrenti, della clausola compromissoria contenuta nell'art. 43 dell'atto costitutivo della Cooperativa - clausola pur valida ed efficace, in quanto conforme al disposto dell'art. 34, decreto legislativo n. 5/03, siccome recante il riferimento al numero degli arbitri, alla modalita' della loro selezione e conferente il potere di nomina degli stessi a soggetto estraneo alla compagine sociale ("la norma dell'art 34 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 contempla l'unica ipotesi di clausola compromissoria che possa essere introdotta negli atti costituitivi delle societa' (...) restando escluso il ricorso in via alternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune prevista dall'art. 808 c.p.c. Ne consegue che se, in violazione di tale prescrizione, l'atto costitutivo preveda invece una forma di' clausola compromissoria che non rispetti i requisiti, in punto di nomina, degli arbitri indicati dalla norma speciale, la nullita' di tale pattuizione comporta che la controversia societaria passa essere introdotta soltanto davanti alla autorita' giudiziaria ordinaria": Cassazione n. 15892/2011; cfr. anche Cassazione Ord. 17287/2012). L'art. 7 del medesimo atto costitutivo prescrive, infatti, quale condizione per l'ammissione alla cooperativa, la presentazione, da parte degli aspiranti soci, di una domanda scritta contenente, tra l'altro, (lett.e)) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 43, ss.; con cio' implicitamente imponendo come necessaria, ai fini dell'operativita' della clausola medesima nei confronti dei singolo socio, l'espressa e separata dichiarazione di accettazione per scritto della competenza arbitrale. Ora, posto che tale dichiarazione non e', pacificamente, mai stata presentata ne' sottoscritta dalle ricorrenti - le quali, ciononostante, in assenza di contestazioni sul punto, ed in presenza di un espresso atto di ammissione, devono considerarsi comunque socie, come del resto evincibile dalla sottoscrizione del verbale di prenotazione da parte della societa' o dalle missive di ricognizione del debito dalla stessa societa' inoltrate all'indirizzo delle due socie - la clausola compromissoria, e dunque la convenzione di deroga alle regole sulla competenza ordinarie, non possono essere ritenute operative nei confronti delle odierne ricorrenti, con conseguente necessita' di ritenere correttamente adita l'AGO. Venendo, quindi, alla disamina nel merito delle pretese delle ricorrenti, risulta. infondata e deve, pertanto, essere disattesa l'eccezione di inapplicabilita', alla fattispecie de qua, della disciplina di cui al decreto legislativo n. 122/05, sollevata da parte convenuta sulla scorta della rilevata limitazione dell'ambito operativo della disciplina ex adverso invocata in ragione della destinazione abitativa dell'immobile da costruire ed a fronte, invece, dell'incontestata destinazione turistico-alberghiera delle unita' immobiliari oggetto della stipulazione per cui e' causa. Come, invero, osservato dalla stessa convenuta, l'art. 1 decreto legislativo n. 122/05 non opera distinzioni, nel delineare in via generale l'ambito di applicabilita' del decreto, tra tipologie e destinazioni degli immobili da costruire; ne', del resto, la limitazione operativa invocata da parte convenuta puo' essere fondata, con riferimento allo specifico obbligo qui allegato come violato, sul richiamo agli articoli 9-10, i quali, a ben vedere, individuano l'ambito di applicazione delle sole particolari discipline, relative all'esercizio del diritto di prelazione dell'acquirente sul bene in caso di sua vendita. all'incanto ed all'assoggettabilita' a revocatoria - discipline qui non ricorrenti, ne' invocate, ne' rilevanti. Donde, ai fini dell'individuazione dell'ambito di' applicazione dell'obbligo legislativo di prestare fideiussione, in assenza di espressa indicazione di un piu' ristretto ambito di operativita' dello specifico precetto invocato, la categoria degli immobili cui il precetto e' applicabile e' costituita da quella ampia indicata dalla nozione generale dell'art. 1. Cio' posto, esaminando adesso partitamente le posizioni delle due ricorrenti, e muovendo anzitutto dalla disamina della posizione della ricorrente sig.ra Barbara Batani, occorre, tuttavia, convenire con parte convenuta in ordine alla non riconducibilita' del verbale di prenotazione sottoscritto dalla stessa ricorrente alla nozione di "preliminare di immobile da costruire" o di atto ad esso equipollente, destinatario della disciplina di cui al decreto legislativo n. 122/05, invocata da parte ricorrente. L'ambito di applicazione della normativa de qua, infatti, deve ritenersi circoscritto, per espresso volere del legislatore, ai soli contratti preliminari o atti di assunzione di obbligo equipollenti, aventi ad oggetto un immobile non ancora compiutamente edificato, al momento della cui stipula preesista un titolo abilitativo edilizio o quantomeno il deposito di una domanda di rilascio del titolo presso le competenti Autorita' amministrative, Siffatto limite operativo risulta, in particolare, evincibile, oltreche' dalla nozione di "immobile da costruire" di' cui' all'art. l, lett. d) anche dall'inclusione, nel contenuto necessario del contratto preliminate, del richiamo al permesso o alla relativa domanda (art. 6, lett. i)), indicativo della necessaria preesistenza dell'inoltro della domanda rispetto al momento della stipula; cosi' come dall'individuazione, nella norma intertemporale di cui all'art. 5, del momento di deposito della predetta domanda quale discrimen da tenere in considerazione ai fini dell'individuazione della posteriorita' dei contratti preliminari di immobili da costruire rispetto all'entrata in vigore della normativa e, dunque, ai fini dell'applicabilita' ratione temporis della stessa. Orbene, posto che, pacificamente, il deposito della domanda di permesso di costruire relativa al complesso immobiliare. oggetto delle stipulazioni qui azionate risale alla data del 3 agosto 2006, e che, per contro, la stipula dell'atto di prenotazione ad opera della sig.ra Barbara Batani e' avvenuta in data 19 settembre 2005, la fattispecie negoziale azionata, lungi dal potersi definire quale preliminare di compravendita di immobile da costruire, rientra invece nella diversa fattispecie di contratto avente ad oggetto un immobile "soltanto sulla carta", come tale non disciplinato alla stregua del decreto legislativo 122/05. Venendo, invece, all'analisi della domanda spiegata dalla sig.ra Cinzia Batani, occorre rilevare come risultino, in effetti, integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie astratta delineata dalla normativa e come, pertanto, di essa debba farsi applicazione, ai' fini della verifica della fondatezza della pretesa: - in primo luogo, infatti, la ricorrente, in quanto persona fisica obbligatasi con la cooperativa per ottenere l'assegnazione non immediata di proprieta' o diritto reale di godimento su un immobile da costruire per iniziativa dello stesso ente, risulta integrare la definizione di "acquirente" cui all'art. 1, lett. a) di cui alla normativa citata: come evincibile dalla lettura del verbale di prenotazione sottoscritto dalle parti. invero, la cooperativa si e' impegnata a trasferire in proprieta', divisa od indivisa (...) "La suite, il garage, l'attuale resede (...), al termine dell'iter urbanistico necessario per ottenere la concessione edilizia (...) ed al termine dell'intervento edilizio"; - inoltre, in ossequio alla nozione di "immobile da costruire" di cui alla lett. d) del medesimo art. 1, al momento della sottoscrizione del verbale di prenotazione della suite - atto sostanzialmente corrispondente alla stipula di un preliminare avente ad oggetto la futura cessione del bene edificando - risultava gia' depositata presso le competenti Autorita' la domanda di rilascio del titolo abilitativo edilizio del complesso immobiliare edificando, pur non risultando ancora rilasciato il certificato agibilita', stante la mancata ultimazione dei lavori edilizi. Orbene, com'e' noto, l'applicazione della normativa citata comporta l'assoggetamento del costruttore-promittente venditore, tra l'altro, all'obbligo di cui all'art. 2, a tenore del quale entro la data della stipula di un contratto che abbia come finalita' il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, o di un atto ad esso equipollente - tra i quali il legislatore espressamente ricomprende, al cospetto di cooperative, quelli con cui siano state versate somme o assunte obbligazioni in vista dell'assegnazione dell'unita' immobiliare edificanda - il costruttore e' obbligato, a pena di' nullita' c.d. di protezione del contratto, rilevabile soltanto dall'acquirente-parte debole, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme e ad ogni altro corrispettivo eventualmente riscosso. Sennonche', conte pacifico, ne' all'atto della sottoscrizione del verbale di prenotazione, atto di assunzione dell'obbligazione pecuniaria da parte dell'acquirente, ne' in data anteriore o successiva - per esempio, al momento del comprovato versamento, in favore della cooperativa, degli importi oggi richiesti da parte ricorrente, di cui la stessa convenuta si e' riconosciuta debitrice - alcuna garanzia e' stata prestata dalla convenuta in favore della ricorrente. Di qui la necessita' di dichiarare la nullita' del medesimo atto di prenotazione, con conseguente insorgenza, per la ricorrente, del diritto ad ottenere la ripetizione delle somme versate in favore della convenuta, nei limiti dell'importo da questa riconosciuto con la missiva inviata in data 22 luglio 2014 e non contestato in sede giudiziale. Importo su cui decorreranno gli interessi, al tasso legale, a far data dall'esborso indebitamente sostenuto, ai sensi del disposto di cui all'art. 2033 codice civile, dovendosi ritenere il percipiens in mala fede, siccome scientemente inadempiente, gia' al momento dell'accredito delle somme ex adverso sborsate, avvenuto in epoca (5 maggio 2008) successiva alla sottoscrizione del verbale di prenotazione (28 aprile 2008) e, dunque, alla scadenza del termine ultimo indicato dal legislatore per l'ottemperanza all'obbligo di prestazione di garanzia. Non ignora, per la verita'. questo giudice l'evidente disparita' di trattamento riservata alle due fattispecie teste menzionate, pur riferite a stipulazioni di contenuto identico ed aventi ad oggetto medesimo complesso imrnobiliare, in ragione del solo discrimen temporale costituito dalla posteriorita' o meno della stipulazione rispetto al deposito della domanda di rilascio del titolo abilitativo edilizio; disparita' che risulta particolarmente iniqua in ipotesi di successivo effettivo conseguimento del titolo da parte del costruttore, ed appare fornire, del resto, un incentivo all'elusione surrettizia della disciplina protezionistica da parte del contraente forte attraverso la mera anticipazione, da parte di quest'ultimo, del momento della stipula rispetto a quello dell'inoltro dell'istanza all'Autorita' amministrativa. Del resto, se la ratio sottesa alla previsione della disciplina protezionistica per l'acquirente di immobile da costruire risiede nell'intento di introdurre piu' efficaci strumenti di' tutela (costituiti, ex multis, dalla previsione dell'obbligo di prestazione di fideiussione da parte del costruttore e dall'istituzione di' un fondo di garanzia) per le ipotesi in cui l'acquirente. in vista di un risparmio di spesa, si sottoponga ad operazioni negoziali connotati da un'elevata rischiosita' - intesa come probabilita' di abusi o di' gravi inadempienze da parte dell'alienante, cosi come di sopravvenienza di crisi del costruttore e sua successiva sottoposizione ad esecuzione immobiliare o a procedura concorsuale - siffatta esigenza ricorre, a fortiori nelle ipotesi in cui l'immobile da costruire risulti, al momento della stipula, soltanto "sulla carta", ossia oggetto di progetto non ancora depositato presso le competenti autorita' ai fini dell'ottenirnento del permesso di costruire. Ne', peraltro, la ragione giustificativa della differenziazione puo' essere rinvenuta nell'intento legislativo, segnalato da piu' parti in dottrina, di contrastare l'abusivismo edilizio, incentivando l'aspirante acquirente a porre l'attenzione sulla regolarita' dell'immobile edificando: ad una siffatta lettura ostano, infatti. da un lato, la prescritta necessita', ai fini dell'operativita' della disciplina. del solo deposito della domanda, ma non anche dell'ottenimento del permesso pur richiesto al momento della stipula, e dall'altro la mancata estensione della stessa normativa alle ipotesi di successivo ottenimento di un permesso non ancora richiesto all'atto della sottoscrizione dell'impegno. Del resto, nell'ipotesi di specie, l'esclusione di ogni incentivo all'abusivismo edilizio ad opera di un'eventuale estensione della normativa di protezione alla "prenotazione" sottoscritta dalla sig.ra Barbara Batani deriverebbe anche. dalla presenza, nel corpo della stessa pattuizione, di una clausola condizionante la permanenza in vita del contratto al futuro ottenimento del titolo edilizio: il riferimento corre all'art. 17, a tenore del quale "l'efficacia del presente verbale di prenotazione e' risolutivainente condizionata alla definitiva approvazione dello strumento urbanistico attuativo di cui in premessa (...); in caso di risoluzione del presente atto per l'operativita' della condizione risolutiva di cui sopra, al Prenotatario sara' restituita ogni somma versata (...)". Le considerazioni che precedono, a ben vedere, rinvengono conforto del S.C., il quale, nell'unica pronuncia in tema (Cassazione n. 5749/11), se da un lato ha rilevato la chiara limitazione dell'ambito operativo della norma alle sole fattispecie negoziali contrassegnate dal duplice discrimen temporale della mancata ultimazione dell'immobile e dell'avvenuto deposito della domanda di titolo edilizio. e la conseguente esclusione dallo stesso del "contratto preliminare avente ad oggetto edifici esistenti soltanto "sulla carta", ossia gia' allo stato di progetto ma per i quali non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire o un titolo equipollente", d'altro canto non ha mancato di evidenziare la discrasia, teste' segnalata da questo giudice, costituita dalla mancata applicazione della normativa di protezione proprio alle ipotesi in cui l'aspirante acquirente e' per definizione piu' bisognoso di tutela: "l'edificio esistente soltanto "sulla carta", ossia gia' allo stato di progetto ma per il quale non sia stato ancora richiesto il titolo abilitativo, e' anch'esso un immobile da considerare in una prospettiva dinamica, ossia rispetto al quale e' prevista una successiva attivita' edificatoria ad opera del venditore. Ed anche in una contrattazione "sulla carta" di un immobile da costruire per il quale non sia stato neppure richiesto il permesso di costruire o presentata la denuncia di inizio di attivita', si pongono esigenze di tutela: dell'acquirente, del tutto analoghe a quelle che, a salvaguardia della sicurezza dell'acquisto dell'immobile in costruzione, ricorrono allorche' la negoziazione si sviluppi in una vicenda nella quale l'iter urbanistico e' gia' iniziato. L'esclusione del promissario acquirente di immobili "sulla carta" dal raggio di applicazione del decreto delegato per un verso comporta che le misure di protezione da esso previste sono destinate a non operare proprio la' dove il rischio per l'acquirente e' ancora piu' accentuato, potendo l'immobile da costruire essere destinato a rimanere tale solo nelle intenzioni del costruttore; per l'altro, offre a quest'ultimo un facile strumento di elusione per sottrarsi agli oneri, anche economici, che vengono posti a suo carico dal decreto delegato, potendo questi essere indotto a preferire la supulazione del preliminare prima di richiedere il provvedimento abilitativo, cosi evitando di dover offrire la fideiussione e l'assicurazione fideiussoria". Escluso, quindi, che la ratio legis della limitazione di cui all'art. l, lett. d) possa risiedere nell'intento legislativo di vietare, e pertanto sanzionare con l'irrogazione della nullita', il preliminare di trasferimento di immobili "sulla carta" per il solo fatto della mancata presentazione della domanda di permesso; ed esclusa, inoltre, ogni possibilita' di interpretazione "costituzionalmente orientata" della normativa attraverso la lettura estensiva del suo ambito di applicazione, stanti il carattere univoco del tenore letterale della normativa delegata e la sua confomiita' alle indicazioni contenute nella legge delega (Legge n. 210/04), il Collegio ha, quindi, concluso con il profilare la sussistenza di un "dubbio di legittimita' costituzionale che - in relazione alla omogeneita' delle fattispecie poste a raffronto e alla ratio complessiva dell'intervento legislativo - mirasse a denunciare, sotto il profilo del principio di ragionevolezza (art. 3 Costituzione), l'ingiustificato riferimento limitante alla richiesta del permesso di costruire come presupposto per l'attivazione della tutela", giungendo, tuttavia, ad escludere la rilevanza, nella fattispecie sottoposta al proprio esame. dell'eventuale pronuncia di' accoglimento della questione di costituzionalita' pur astrattamente proponibile. Orbene, nell'ipotesi all'esame del S.C., il difetto di rilevanza della questione rinveniva la propria giustificazione nell'essere stata dedotta dall'aspirante acquirente, quale causa di nullita' della stipulazione dell'immobile sulla carta, la mancata indicazione, nel testo del contratto, degli estremi della domanda di permesso, in dispregio del disposto di cui al citato art. 6, lett. i): ipotizzando, infatti, come emessa dal Giudice delle Leggi una pronuncia di accoglimento in parte qua, l'eventuale estensione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 122/05 alle fattispecie di preliminari di immobili sulla carta, per effetto della dichiarazione di incostituzionalita' della nozione di immobile da costruire di cui all'art. 1, lett. d), non comporterebbe, in ogni caso, l'estensione alle ipotesi in esatte della prescrizione di cui all'art. 6, lett. i), per come attualmente formulato, inconfigurabile essendo il rispetto di siffatta prescrizione di contenuto laddove una domanda di permesso non sia stata, in effetti, depositata. Per contro, nell'ipotesi oggetto della presente disamina, in cui il fondamento della rilevata nullita' della stipulazione e' costituito dal mancato rilascio della fideiussione entro il momento della stipulazione, l'eventuale accoglimento della questione, come sopra prospettata, acquisirebbe una rilevanza ai fini del decidere, con riferimento alla posizione della sig.ra Barbara Batani, la quale verrebbe ad essere equiparata a quella della sorella Cinzia Batani, dalla prima differenziantesi unicamente per il fatto dell'essere intervenute l'adesione alla medesima cooperativa e l'assunzione dell'obbligazione in un momento antecedente rispetto a quello del deposito della domanda di permesso di costruire. Tanto premesso, appare, dunque, opportuno disporre, in forza del potere spettante al giudice ex articoli 103-104 codice di procedura civile, per le ipotesi di cause cumulate ab origine dalle parti attrici, la separazione delle due domande in questa sede proposte, atteso che la prosecuzione della loro riunione ritarderebbe irragionevolmente la durata della causa promossa dalla sig.ra Cinzia Batani, gia' matura per la decisione; e sospendere, invece, la causa promossa dalla sig.ra Barbara Batani, promuovendo, nell'ambito della stessa„ questione incidentale di legittimita' costituzionale. Tale questione, stante quanto sin qui esposto, ha ad oggetto: - anzitutto, la norma definitoria di cui all'art. 1, lett. d), decreto legislativo n. 122/05, nella parte in cui, nel definire "'immobili da costruire" "gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilita'", esclude dall'ambito applicativo della normativa di protezione in questione i' contratti di immobili soltanto "sulla carta", per i quali, cioe', sia stato elaborato un progetto, ma non sia stata ancora depositata domanda di permesso di costruire, nelle ipotesi in cui il mancato ottenimente di tale permesso sia individuato, nel corpo del contratto, quale condizione risolutiva della stessa pattuizione; - conseguentemente, l'art. 6, lett. i), decreto legislativo n. 122/05, che la definizione di cui sopra presuppone, nella parte in cui prescrive, quale contenuto necessario del contratto preliminare di immobile da costruire, ai sensi e per gli effetti della normativa protezionistica de qua, l'indicazione degli estremi del permesso gia' ottenuto o della domanda di titolo abilitativo gia' presentata presso le autorita'; - ed ancora, conseguentemente, l'art. 5, decreto legislativo n. 122/05, il quale, nel delineare l'ambito di operativita' ratione temporis del corpus normative, individua quale discrimen la posteriorita' della richiesta del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo rispetto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (21 luglio 2005). Rispetto alla prima delle tre norme, in particolare, esclusa, per i motivi suesposti, ogni possibilita' di interpretazione adeguatrice o estensiva (del resto, gia' negata in termini categorici dal S.C.), si pone un dubbio - a parere di questo giudice, non manifestamente infondato - di conformita' rispetto al parametro costituito dal principio di eguaglianza ex art. 3, comma 2 Costituzione, inteso come ragionevolezza, ossia come parita' di trattamento di situazioni omogenee, quali, nella specie, devono essere ritenute la condizione dell'aderente alla cooperativa che abbia stipulato prima e quella che abbia stipulato dopo la presentazione della domanda (o l'ottenimento del titolo edilizio), pur in entrambi i casi in presenza di un progetto conforme alle previsioni urbanistiche, tanto da essere poi stato approvato, nelle more del rapporto: mentre, infatti, nel primo dei due casi, l'aderente non potra' fruire dell'applicabilita' della normativa di favore di cui al decreto legislativo citato, nel secondo caso, il privato che abbia stipulato potra' fruire di una serie di agevolazioni, tra cui la possibilita' di imporre a controparte la prestazione di una fideiussione o la fruibilita' dell'accesso ad un fondo di garanzia, o di diritti di prelazione o altri vantaggi in ipotesi di assoggettamento della controparte contrattuale a procedura concorsuale. L'eventuale caducazione della predetta norma, del resto, comportera' inevitabilmente l'illegittimita' derivata delle due successive norme citate, le quali, in assenza della delimitazione posta dalla norma definitoria, perderebbero ogni ragion d'essere. La questione, oltreche' non manifestamente infondata, per quanto sin qui esposto, appare anche dotata di rilevanza rispetto alla fattispecie in esame: dall'applicazione della norma dalla cui costituzionalita' si dubita, invero, questo giudice non puo' prescindere per la definizione della controversia sottoposta al suo esame, non sussistendo altra ragione di nullita' rilevabile d'ufficio del titolo negoziale della domanda, ed essendo preclusa alla parte ogni altra possibilita' di svincolarsi legittimamente dalla pattuizione, stanti le restrizioni alla facolta' di recesso del socio previste dal contratto e specificamente approvate per scritto ex art. 1341 codice civile. Ne', infine, alcuna preclusione alla proponibilita' della questione incidentale puo' derivare dalla natura sommaria del rito esperito dalla ricorrente, comunque annoverabile tra i possibili giudizi a quibus, stante l'idoneita' ad assumere efficacia omogenea a quella del giudicato ex art. 2909 codice civile del provvedimento definitorio del presente giudizio, ove non impugnato nei termini con proposizione di appello (arg. ex art. 702-quater codice di procedura civile).