PQM 
 
    Il Tribunale di Siena, 
        - letti gli articoli  103-104  codice  di  procedura  civile,
dispone la separazione  della  causa  promossa  dalla  sig.ra  Cinzia
Batani da quella promossa dalla sig.ra Barbara Batani; 
        - definitivamente pronunciando, con riferimento alla  domanda
proposta dalla  sig.ra  Cinzia  Batani,  accertata  la  nullita'  del
contratto concluso dalla stessa ricorrente con la  Societa'  edilizia
cooperativa Colli in Chianti, condanna  la  medesima  convenuta  alla
corresponsione, in favore  della  ricorrente,  dell'importo  di  euro
38.382,04, oltre interessi al tasso legale a  far  data  dai  singoli
esborsi; 
        - letti, inoltre, gli articoli 134 Costituzione e  23,  legge
n. 1953/87,  con  riferimento  alla  domanda  proposta  dalla  sig.ra
Barbara Batani, dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata,
con  riferimento  all'art.   3   Costituzione,   la   questione   di'
legittimita' delle seguenti norme; 
        - art. 1, lett. d),  decreto  legislativo  n.  122/05,  nella
parte in cui, nel definire "immobili da costruire" "gli immobili  per
i quali sia stato richiesto il permesso  di  costruire  e  che  siano
ancora da edificare o la cui costruzione  non  risulti  essere  stata
ultimata versando in stadio tale da non  consentire  ancora  rilascio
del certificato di agibilita'", esclude dall'ambito applicativo della
normativa di protezione in questione i contratti di immobili soltanto
"sulla carta", per i quali, cioe', sia stato elaborato  un  progetto,
ma non sia stata ancora depositata domanda di permesso di  costruire,
nelle ipotesi in cui il mancato  ottenimento  di  tale  permesso  sia
individuato, nel corpo del  contratto,  quale  condizione  risolutiva
della stessa pattuizione; 
        - art. 6, lett. i), decreto legislativo  n.  122/05,  che  la
definizione di cui sopra presuppone, nella parte in cui impone, quale
contenuto  necessario  del  contratto  preliminare  di  immobile   da
costruire, ai sensi e per gli effetti della normativa protezionistica
de qua, l'indicazione degli estremi  del  permesso  gia'  ottenuto  o
della  domanda  di  titolo  abilitativo  gia'  presentata  presso  le
autorita'; 
        - art. 5, decreto legislativo 122/05, il quale, nel delineare
l'ambito di  operativita'  ratione  temporis  del  corpus  normativo,
individua  quale  discrimen  la  posteriorita'  della  richiesta  del
permesso di costruire o di altro  titolo  abilitativo  rispetto  alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto (21 luglio 2005), 
        - dispone la sospensione del presente giudizio ed  ordina  la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        - manda alla  Cancelleria  per  la  notifica  della  presente
ordinanza alle parti e al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche'  per  la  comunicazione  ai  Presidenti  del   Senato   della
Repubblica e della Camera dei deputati. 
          Siena, 23 giugno 2015 
 
                       Il Giudice: Pattonelli