PQM Il Tribunale di Siena, - letti gli articoli 103-104 codice di procedura civile, dispone la separazione della causa promossa dalla sig.ra Cinzia Batani da quella promossa dalla sig.ra Barbara Batani; - definitivamente pronunciando, con riferimento alla domanda proposta dalla sig.ra Cinzia Batani, accertata la nullita' del contratto concluso dalla stessa ricorrente con la Societa' edilizia cooperativa Colli in Chianti, condanna la medesima convenuta alla corresponsione, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 38.382,04, oltre interessi al tasso legale a far data dai singoli esborsi; - letti, inoltre, gli articoli 134 Costituzione e 23, legge n. 1953/87, con riferimento alla domanda proposta dalla sig.ra Barbara Batani, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Costituzione, la questione di' legittimita' delle seguenti norme; - art. 1, lett. d), decreto legislativo n. 122/05, nella parte in cui, nel definire "immobili da costruire" "gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora rilascio del certificato di agibilita'", esclude dall'ambito applicativo della normativa di protezione in questione i contratti di immobili soltanto "sulla carta", per i quali, cioe', sia stato elaborato un progetto, ma non sia stata ancora depositata domanda di permesso di costruire, nelle ipotesi in cui il mancato ottenimento di tale permesso sia individuato, nel corpo del contratto, quale condizione risolutiva della stessa pattuizione; - art. 6, lett. i), decreto legislativo n. 122/05, che la definizione di cui sopra presuppone, nella parte in cui impone, quale contenuto necessario del contratto preliminare di immobile da costruire, ai sensi e per gli effetti della normativa protezionistica de qua, l'indicazione degli estremi del permesso gia' ottenuto o della domanda di titolo abilitativo gia' presentata presso le autorita'; - art. 5, decreto legislativo 122/05, il quale, nel delineare l'ambito di operativita' ratione temporis del corpus normativo, individua quale discrimen la posteriorita' della richiesta del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo rispetto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (21 luglio 2005), - dispone la sospensione del presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; - manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Siena, 23 giugno 2015 Il Giudice: Pattonelli