P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92, comma 2, codice di procedura civile (nel testo novellato dall'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), in riferimento: all'art. 3, comma 1, Cost. (inteso sia come principio di ragionevolezza delle scelte legislative che come principio di eguaglianza delle situazioni incluse nella norma rispetto, quale tertium comparationis, a quelle - di pari gravita' ed eccezionalita' - escluse da essa, quali a titolo esemplificativo prese in considerazione dalla Corte di Cassazione (punti nn. 16 e 17 della presente ordinanza); all'art. 24, comma 1, Cost.; all'art. 111, comma 1, Cost,; avuto inoltre riguardo all'art. 69, par. 3, comma 1 (relativo alla compensazione delle spese di lite per «motivi eccezionali») del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia UE 19 giugno 1991; nella parte in cui non consente, nel caso oggetto di causa, la compensazione delle spese di lite, pur versandosi in ipotesi che appare meritevole di compensazione sotto il profilo della sua gravita' ed eccezionalita', al pari dei tre casi indicati in modo tassativo dal vigente art. 92, comma 2, codice di procedura civile. Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai legali delle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni qui ordinate, alla Corte costituzionale. Torino, 30 gennaio 2016 Il Giudice: Ciocchetti