P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  92,  comma  2,   codice   di
procedura civile (nel testo novellato dall'art. 13 del  decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni  dalla  legge
10 novembre 2014, n. 162), in riferimento: 
        all'art. 3, comma 1, Cost.  (inteso  sia  come  principio  di
ragionevolezza  delle  scelte  legislative  che  come  principio   di
eguaglianza delle situazioni  incluse  nella  norma  rispetto,  quale
tertium comparationis, a quelle - di pari gravita' ed  eccezionalita'
-  escluse  da  essa,  quali  a  titolo  esemplificativo   prese   in
considerazione dalla Corte di Cassazione (punti nn.  16  e  17  della
presente ordinanza); 
        all'art. 24, comma 1, Cost.; 
        all'art. 111, comma 1, Cost,; 
    avuto inoltre riguardo all'art. 69, par.  3,  comma  1  (relativo
alla compensazione delle spese di lite per «motivi eccezionali»)  del
Regolamento di procedura della Corte di Giustizia UE 19 giugno 1991; 
    nella parte in cui non consente, nel caso oggetto  di  causa,  la
compensazione delle spese di lite,  pur  versandosi  in  ipotesi  che
appare  meritevole  di  compensazione  sotto  il  profilo  della  sua
gravita' ed eccezionalita', al pari dei tre  casi  indicati  in  modo
tassativo dal vigente art. 92, comma 2, codice di procedura civile. 
    Ordina che a cura della Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata ai legali delle parti, al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio  e  la  trasmissione
degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni  qui  ordinate,
alla Corte costituzionale. 
        Torino, 30 gennaio 2016 
 
                       Il Giudice: Ciocchetti