P.Q.M.
La Corte, visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente
infondata, in relazione agli articoli 3, 24, comma 1, 102 e 117 della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo, resa esecutiva con
legge di autorizzazione alla ratifica 4 agosto 1955, n. 848, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nei termini di cui in
motivazione.
Sospende il presente giudizio.
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti del giudizio di cessazione, al pubblico
ministero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio del
ministri.
Dispone altresi' che l'ordinanza venga comunicata dal cancelliere
ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
Ordina l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
lavoro della Corte di cessazione il 18 febbraio 2016.
Il Presidente: Venuti