P.Q.M. 
 
    La Corte, visti gli articoli 134 della Costituzione  e  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e  non  manifestamente
infondata, in relazione agli articoli 3, 24, comma 1, 102 e 117 della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della  Convenzione
europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo, resa esecutiva con
legge di autorizzazione alla ratifica  4  agosto  1955,  n.  848,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 10,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
nella  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  nei  termini  di  cui   in
motivazione. 
    Sospende il presente giudizio. 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata  alle  parti  del  giudizio  di  cessazione,  al  pubblico
ministero presso questa Corte ed  al  Presidente  del  Consiglio  del
ministri. 
    Dispone altresi' che l'ordinanza venga comunicata dal cancelliere
ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Ordina l'immediata trasmissione  degli  atti,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
        Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
lavoro della Corte di cessazione il 18 febbraio 2016. 
 
                        Il Presidente: Venuti